Fra le occupazioni quotidiane di chi si occupa professionalmente di diritto, vi è quella di aggiornarsi: uno dei metodi che il 21° secolo ha reso di ordinaria applicazione è la consultazione del web.
Accade che oggi, sulla pagina pubblica di una associazione di settore su un noto social network, compaia una notizia che – per come formulata – appare di portata deflagrante
Il dettato letterale del comunicato non lascia dubbi: parrebbe, dall’uso estremamente parsimonioso dei segni di interpunzione, che l’art. 1129 VIII comma cod.civ. preveda una multa per l’amministratore che ritarda il passaggio di consegne e che il Tribunale di Palermo abbia comminato tale multa con un provvedimento del 2016.
Parrebbe anche che il ritardo nella consegna integri, ipso iure, reato di appropriazione indebita e che l’amministratore possa costituirsi, in via del tutto autonoma, parte civile.
Reperita l’ordinanza pronunciata in Trinacria, l’arcano è presto svelato: l’art.1129 VIII comma cod.civ. non è stato affatto emendato con previsioni sanzionatorie né il Tribunale siculo si è improvvisamente trasformato in vigile urbano, comminando multe.
La norma civilistica prevede sempre che “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
Il Tribunale ha semplicemente applicato, su istanza della parte ricorrente, l’art.614 bis c.p.c. che – lungi dal prevedere multe – nel 2009 ha introdotto in Italia i c.d. mezzi di coercizione indiretta, previsti dal legislatore per quelle condanne ad obblighi di fare infungibili, già noti nelle legislazioni europee, e che tutto sono tranne una multa.
Quanto al fatto che il ritardo nella consegna dei documenti “integri anche il reato di appropriazione indebita”, sarà sufficiente ricordare che la condotta a rilevanza penale richiede – per la sua integrazione – elementi oggettivi e soggettivi ben delineati dall’art. 646 cod.pen. “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro”
un conto è ritardare qualche giorno, un conto è rifiutare la consegna per trarne un profitto.
Insomma, attenzione al web…
© massimo ginesi 16 marzo 2017