Qualora la legge richieda che una comunicazione o notificazione sia effettuata mediante posta raccomandata, tale servizio può esser reso solo da poste italiane, mentre è stato ritenuto non idoneo quello svolto da servizi di posta privata.
Per tali ragioni un creditore si è visto respingere l’opposizione alla mancata ammissione di un credito al passivo fallimentare, inviata al curatore con un servizio di posta diverso da poste italiane.
E’ quanto ha affermato Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, n. 13870: “L’art. 97, comma 2 L. fall. (nel testo, qui da applicarsi, anteriore alle modifiche introdotte nel 2012), là dove prescrive che la comunicazione in questione “sia data tramite raccomandata con avviso ricevimento”, fa implicito riferimento al disposto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, secondo cui “per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201)”.
Fornitore del servizio universale (art. 1 D.Lgs. n. 261 cit.) è l’Ente Poste.
Ciò posto, dalla verifica (cui questa Corte può e deve procedere quando, come nella specie, è denunziato un error in procedendo) in ordine alla comunicazione in questione emerge come in effetti essa sia stata eseguita dal Curatore mediante posta privata (cfr.doc.1 fasc.opp. della ricorrente).
Ne deriva, alla stregua dell’orientamento più volte espresso sul punto da questa Corte (cfr.ex multis: Cass.n.2262 del 31/01/2013; n.2035 del 30/01/2014), che il Collegio condivide, la nullità della comunicazione, atteso che le attestazioni redatte dagli incaricati di un servizio di posta privata non sono assistite dalla funzione probatoria che il già richiamato D.Lgs. n. 261 ricollega alla nozione di “invii raccomandati”. Sì che, in mancanza di valida prova in ordine alla data di decorrenza iniziale -corrispondente a quella di consegna della comunicazione-, il termine per proporre l’opposizione non può considerarsi decorso al momento della proposizione.”
© massimo ginesi 14 giugno 2017