Il condomino che venda a terzi la propria unità immobiliare in pendenza di convocazione di assemblea per la delibera di significativi lavori straordinari è tenuto a rendere nota all’acquirente la circostanza, potendo altrimenti essere chiamato a rispondere per responsabilità precontrattuale, atteso che i contraenti sono tenuti a condursi secondo buona fede anche nelle fasi prodromiche alla stipulazione del contratto.
Lo ha stabilito la Suprema Corte ( Cass.civ. sez. VI 5 luglio 2017 n. 16640) nel respingere il ricorso del venditore condannato in primo e secondo grado.
I fatti esposti dall’acquirente: “nel 2010 A. M. S. convenne dinanzi al Tribunale de L’Aquila S.M., esponendo: – di avere acquistato un immobile dal convenuto; poco prima della vendita era stata già convocata un’assemblea condominiale al fine di deliberare l’esecuzione di lavori straordinari per un rilevante importo; – tale circostanza le era stata taciuta dal venditore durante le trattative, sicché dopo l’acquisto si era vista costretta a sostenere l’onere del pagamento di spese condominiali straordinarie; – chiese pertanto la condanna dell’attore al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti; – con sentenza 10aprile 2014 n. 305, il Tribunale de L’Aquila accolse la domanda, condannando il convenuto a pagare ad A M S la somma di euro 6.653,38; – la Corte d’appello de L’Aquila, adita dal soccombente, con sentenza 28 gennaio 2015 n. 138 rigettò il gravame.”
Assai singolare che il venditore ricorra in cassazione lamentando la violazione dell’art. 1123 cod.civ.: costui “lamenta che essendo l’attrice proprietaria dell’immobile al momento in cui l’assemblea condominiale deliberò i lavori straordinari di rifacimento del tetto, la relativa obbligazione non poteva che gravare, ai sensi dell’articolo 1123 c.c., sull’attrice stessa, e non poteva essergli accollata dal giudice di merito”
IL motivo è del tutto infondato, la corte osserva infatti che le somme sono state poste a carico del venditore non già in virtù della delibera ma a titolo di risarcimento: “la Corte d’appello, infatti, ha affermato la responsabilità dell’odierno ricorrente non perché titolare di una obbligazione propter rem, ma a titolo di responsabilità precontrattuale, ovvero per avere volontariamente sottaciuto all’acquirente l’esistenza di un ingente onere condominiale di prossima deliberazione”.
E noto che in caso di lavori straordinari l’obbligo di pagamento sorga con la delibera di approvazione della spesa, all’epoca della quale era già certamente proprietaria la nuova acquirente, che tuttavia proprio in virtù si è vista esposta ad una spesa che in sede di stipulazione del contratto doveva essergli resa nota dal venditore, potendo incidere sull’assetto patrimoniale dell’accordo e sulla volontà delle parti.
© massimo ginesi 19 luglio 2017