Lo ha ribadito la Suprema Corte (Cass.Civ. sez. VI 25 ottobre 2017 n. 25391) ribadendo un orientamento consolidato “Come ha già detto questa Corte in altre occasioni, in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, con conseguente nullità della notifica stessa, non sanata dalla conoscenza “aliunde” della notificazione dell’atto di citazione, non accompagnata dalla costituzione del convenuto. (Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011).
In termini analoghi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6817 del 02/07/1999: “In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana, sul quale si basa l’ipotesi normativa della presumibile consegna”.
Pertanto, correttamente, la Corte di Appello di Bologna ha rilevato che “(….) il fatto che la raccomandata sia stata ritirata dalla madre dell’appellante non sana il vizio della notifica, né rileva il precedente ritiro da parte della madre dell’appellante di corrispondenza indirizzata sempre a (omissis) trattandosi di una raccomandata specifica il 4 ottobre 1997 prima che l’appellante trasferisse la propria residenza e d’altro lato, nessun valore può rivestire dopo la cancellazione del registro delle imprese avvenuta nel marzo del 1999 (….) La cessazione di ogni collegamento tra l’appellante ed il luogo ove è avvenuta la notifica del decreto ingiuntivo è ulteriormente confermata dall’esito negativo del tentativo di notifica, presso lo stesso indirizzo, del ricorso per dichiarazione di fallimento.”
© massimo ginesi 30 ottobre 2017