Per alcune materie (individuate dal D.L. 132/2014) la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della relativa azione, così come la mediazione – ai sensi del dlgs 28/2010 – la i integra per le liti condominiali.
Il Tribunale di Verona con sentenza 28 febbraio 2018 ha ritenuto il-procedimento di negoziazione assistita contrario all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e ha direttamente disapplicato la normativa.
Osserva il giudice scaligero che
i costi del procedimento, dovuti al necessario compenso degli avvocati coinvolti, lo renderebbe di fatto imprevedibilmente oneroso e, come tale, incompatibile con la disciplina europea
la tesi non è priva di suggestione, resta tuttavia da osservare che si presta ad analoga applicazione alla mediazione obbligatoria, posto che il contenimento dei costi per tale procedimento – cui fa riferimento la sentenza – attiene unicamente al compenso del mediatore mentre i difensori delle parti, essendo l’assistenza tecnica obbligatoria per le materie in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità, finisce per far parimenti lievitare i costi della ADR.
© massimo ginesi 21 marzo 2018