a qualcuno poteva venire in mente che il diritto di abitazione del convivente superstite andasse ricondotto al novero dei diritti reali?
Pare di si…
singolare modo di dare notizie nel web… poiché a nessuno, dato il chiarissimo tenore della legge (sarebbe peraltro assai singolare un diritto reale ad personam e ad orologeria…), era sorto il dubbio che potesse trattarsi di un diritto reale e tantomeno tale incertezza pare sussistere in coloro che hanno posto l’interpello e all’agenzia che risponde, che di tutto si occupano tranne che di tale distinzione.
Sempre ammesso che un ente amministrativo possa ius dicere, ma di questo aspetto l’ estensore dell’articolo non si cura ed anzi si ritiene assai soddisfatto che la risposta ad un interpello finalmente chiarisca la portata di una norma.
© massimo ginesi 26 ottobre 2018