Una recente pronuncia della Corte di legittimità (Cass.Civ. sez.VI-2 15 marzo 2019 n. 7699 rel. Scarpa) detta alcuni interessanti sul divieto di nomina dell’amministratore condominiale giudizialmente revocato introdotto dalla legge 220/2012 con l’art. 1129 comma XIII cod.civ.
La Corte di legittimità sottolinea che tale nomina deve intendersi nulla e che, tuttavia, l’amministratore continuerà a svolgere in via interinale le sue funzioni sino alla sua sostituzione, laddove non sia ancora intervenuta pronuncia giudiziale di accertamento della invalidità della nomina.
“Deve tuttavia essere ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell’amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa
dell’invalidità della medesima delibera, come nel caso di specie, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l’accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d’ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale.
Tale interpretazione, che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità delle funzioni gestorie dell’amministratore, rende in questa sede irrilevante l’esame della questione, su cui insiste la ricorrente, della esatta natura della illegittimità della delibera di nomina dell’amministratore che sia stato revocato dall’autorità giudiziaria, in rapporto al divieto posto dall’art. 1129, comma 13, c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012.
Il riconoscimento dei permanenti poteri rappresentativi dell’amministratore, la cui delibera di nomina, per quanto tacciata di invalidità per contrasto con il citato art. 1129, comma 13,c.c., non sia stata ancora oggetto di specifica impugnazione, non è smentito dall’assunto che il divieto posto all’assemblea dalla citata disposizione costituisca norma imperativa di ordine pubblico, posta a tutela dell’interesse generale ad impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del rapporto di amministrazione.
Ne consegue che l’amministratore di condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio (cfr. Cass. Sez. 2, 30/10/2012, n. 18660; Cass. Sez. 2, 23/01/2007, n. 1405; Cass. Sez. 2, 27/03/2003, n. 4531).
Tale interpretazione si uniforma a quanto affermato in giurisprudenza, sul fondamento dell’art. 2385 c.c., per le società di capitali, con riguardo alle quali viene affermato che la parte, la quale eccepisce la nullità della procura alle liti rilasciata da un amministratore la cui nomina fosse invalida, ha l’onere di provare non solo che tale nomina era stata già annullata prima del conferimento della procura alle liti, ma anche che quell’amministratore aveva a tale data conseguentemente già perduto la rappresentanza della società in forza della avvenuta sostituzione con altro amministratore (Cass. Sez. 1, 03/01/2013, n. 28).”
© massimo ginesi 22 marzo 2019
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