Atti la cui lunghezza e ridondanza risulta non pertinente con l’oggetto del contendere violano il giusto processo, specie laddove la parte riproduca in ogni atto il contenuto di tutti i precedenti.
Ove poi, in tale contesto, deduca anche capitoli di prova con semplice richiamo alla parte narrativa risulta anche violato l’art. 244 c.p.c. e le prove risultano inammissibili.
Il giudice rileva anche che la domanda riconvenzionale avanzata sin dalla comparsa di costituzione in fase sommaria non richiede differimento dell’udienza all’esito del mutamento di rito.
E’ quanto statuito da Trib. Massa, ord. 26 ottobre 2019: “ Ritenuto che, avendo parte convenuta avanzato la domanda riconvenzionale sin dalla comparsa depositata nella fase sommaria, a fronte della concessione dei termini ex art 426 c.p.c. all’atto del mutamento del rito, siano state comunque pienamente garantite a parte attrice le garanzie difensive previste dall’art. 418 c.p.c.
Rilevato che, del tutto incomprensibilmente, attesa la natura del rito locatizio, parte attrice ha richiesto la concessione dei termini ex art 183 c.p.c. e non ha poi capitolato le proprie istanze istruttorie nella memoria integrativa, per la quale era stato concesso apposito termine
Ritenuto altresì che le prove dedotte da parte convenuta risultino inammissibili per la totale inosservanza dei requisiti previsti dall’art. 244 c.p.c. (cass. 3708/2019); parte convenuta redige una comparsa ed una memoria integrativa (l’una di 32 e l’altra di 45 pagine) che contrastano con qualunque principio di ragionevolezza e sinteticità, violando il disposto di cui all’art l’art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 e finendo con ciò per abusare del processo (Cass. 11199/2012, Trib. Milano 1.10.2013): nell’ambito di tali ridondanti atti, deduce a prova circostanze che richiama per mera relazione a capoversi della parte narrativa che risultano di difficile reperimento nella congerie di deduzioni che la difesa ha ritenuto di versare nel processo e, dall’altro, si discostano dai principi di capitolazione previsti dall’art. 244 c.p.c., contenendo valutazioni, componenti descrittive ed estranee al mero fatto su cui il testimone dovrebbe essere escusso. Tale modalità rende del tutto inammissibili le deduzioni istruttorie avanzate dal convenuto posto che “Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell’atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova. Cass. civ. n. 12292/2011 “
© massimo ginesi 31 ottobre 2019