REGISTRO INI-PEC E NOTIFICHE : LA CASSAZIONE CI RIPENSA…

La suprema Corte, con due infelici provvedimenti ( Cass. 24160/2019 e 3709/2019), sembrava aver affermato che le notifiche effettuate agli indirizzi estratti dal registro INIPEC dovessero ritenersi nulle.

I provvedimenti, che nel web sono stati letti con una certa disinvoltura, riguardavano casi ben specifici e la loro estensione alle notifiche tout court poteva anche non risultare del tutto legittima, certo era che il principio di diritto espresso dal giudice di legittimità rischiava di avere effetti deflagranti.

Con il recente provvedimento 24749/2019 la Suprema Corte pare ritornare sui propri passi, riconoscendo la legittimità dell’elenco INI-PEC quale registro pubblico, pur con una statuizione  che altrettanto non brilla per chiarezza.

Il Giudice di legittimità, con l’ordinanza n. 29749/2019 del 15 novembre, adotta  il procedimento di correzione d’errore materiale, rettificando  l’errato principio contenuto nell’ordinanza n. 24160/2019,  onde  “evitare che detto principio venga inteso come espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso“.

Sicché, al di là delle espressioni usate, la Corte avrebbe voluto alludere, con riferimento al caso di quello estratto dall’INIPEC (ma non diversamente per quello estratto dal REGINDE) ad una mera inidoneità sul piano soggettivo, cioè per non essere esistenti indirizzi di tal fatta come riferibile al magistrato, nel Registro INIPEC (e nel registro REGINDE), cioè – in sostanza – per non essere presenti in detto registro (e nel REGINDE) indirizzi di domiciliazione elettiva del magistrato in servizio presso un tribunale in plessi organizzatori come quelli dei due indirizzi utilizzati.

l’affermazione generica della inattendibilità di quello che si definì elenco INIPEC, quale obiter dictum che, sebbene all’apparenza appoggiato al precedente, isolato, 3709 del 2019, non è suscettibile di mettere in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma nello stesso senso, già Cass. Civ. n. 30139/2017), per cui “In materia di notificazione al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia» – voleva essere giustificata, in realtà, dalla rilevata non riferibilità soggettiva”.

Cass-297492019

© massimo ginesi 19 novembre 2019