La Suprema Corte ( Cass.civ. sez. II ord. 6.10.2021 n. 27106 rel. Scarpa) ribadisce il proprio consolidato orientamento sul condominio minimo
Le spese anticipate dal singolo sottostanno alla disciplina di cui all’art. 1134 c.c. : il singolo partecipante che le ha effettuate avrà diritto al rimborso solo ove abbia agito a fronte di un’urgenza che impediva la corretta convocazione degli organi condominiali.
La Cassazione osserva che “tale requisito dell’urgenza condiziona il diritto al rimborso del condomino gestore, il quale deve darne prova, e si spiega come dimostrazione che le spese anticipate dal singolo fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi o alla cosa comune, e dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini”
© massimo ginesi 11 ottobre 2021