Una recente sentenza del tribunale apuano (Trib. Massa 20 agosto 2018 n. 1048) affronta una peculiare controversia proposta dal condominio verso l’amministratore uscente, reo di non aver comunicato al Condominio l’esistenza di decreti ingiuntivi, di aver prelevato – poco prima della cessazione dall’incarico – dal conto condominiale somme destinate a rimborsare asserite spese da lui sostenute in favore del condominio e, infine, di aver danneggiato con la propria condotta l’immagine del condominio.
Se le vicende relative alla responsabilità gestionale rientrano fra le normali dinamiche processuali, che trovano soluzione in costanti orientamenti di legittimità, più curiosa appare la domanda relativa alla lesione del “diritto di immagine” del condominio, che presuppone una disamina sulla sussistenza di tale posizione soggettiva in capo all’ente condominiale.
Il Tribunale osserva che: “Senza addentrarsi in questa sede nella problematica della natura giuridica del condominio, appare plausibile (Cassazione civile, sez. un., 18/09/2014, n. 19663) che al condominio, in quanto tale, debba riconoscersi una soggettività autonoma, seppur imperfetta ed attenuata, rispetto ai suoi componenti e che lo stesso persegua scopi che non sono del tutto coincidenti con quelli dei singoli che lo compongono; tuttavia, allo stesso non pare potersi riconoscere una propria soggettività perfetta né tantomeno una individualità soggettiva, distinta dai singoli che lo compongono, ai fini della tutela della reputazione dell’ente condominio; riprendendo quanto esposto dalle sezioni unite -sopra richiamate in tema di reputazione dell’ente collettivo – appare evidente come si tratti di concetti che, condivisibili laddove attengano ad un soggetto giuridico che ha autonomi presidi soggettivamente e giuridicamente rilevanti (si pensi al marchio, alla reputazione commerciale, ai brevetti che possono far capo ad un imprenditore che esercita l’attività in forma di società), non si vede come le medesime istanze possano riferirsi ad una collettività soggettivamente imperfetta che, pur nella incertezza della elaborazione giurisprudenziale, sembrerebbe sussistere e rilevare unicamente per la gestione delle obbligazioni relative alla manutenzione delle parti comuni.
Tantomeno pare poter sussistere un danno di immagine nei termini che pretenderebbe parte attrice; già appare assai singolare la tesi – avanzata dall’attore – che sussista un danno da reputazione consistente nel “forte danno al nome, all’identità e all’immagine del condominio sia come persone singole che associate“… “considerato il gran numero di soggetti che sono al corrente che il Condominio Margherita può essere facilmente fregato dai fornitori”: laddove si intendesse far valere un danno alla reputazione dei singoli, quali persone ritenute poco accorte, si tratta di istanza che dovrebbero avanzare i condomini in proprio e non certo il condominio, mentre per quanto riguarda l’attività gestoria dell’amministratore, è evidente che le conseguenze dannose – anche in termini di immagine – della stessa paiono idonee a ricadere su colui che le ha poste in essere, specie laddove si profilino extra ed ultra mandato.”
Se la domanda sul risarcimento del danno è stata respinta, sono state accolte tutte le altre doglianze del Condominio, accertando l’irritualità della condotta dell’amministratore riguardo alla gestione delle liti e all’arbitrario rimborso degli asseriti esborsi.
Parimenti irrituale, sotto il profilo processuale, è stata ritenuta la condotta della difesa del condominio che ha prodotto i verbali del procedimento di mediazione, nel tentativo di fornire supporto alle propri tesi.
Per tali aspetti si rimanda alla lettura della sentenza, che si riporta per esteso.
© massimo ginesi 7 settembre 2018