notifica al portiere: attenzione alle cartelle esattoriali.

Cass.Civ. sez.II  12 luglio 2018, n. 18504 ha stabilito che “per la notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova applicazione l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere) senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (Cass. n. 16949 del 2014; cfr. anche Cass. n. 14327 del 2009; Cass. n. 14105 del 2000).

Nella specie, non si pone, qundi, un problema di conseguenze, in termini di mera irregolarità o di nullità della notifica per omesso invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dell’art. 139 cpc. (in ragione della ritenuta non attinenza dell’invio al perfezionamento dell’operazione di notificazione o viceversa), bensì della necessità o meno della redazione di un’apposita relata di notifica, in riferimento alla specialità del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative, ai sensi del richiamato art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non la richiede.

Peraltro, l’indirizzo giurisprudenziale citato dal controricorrente – secondo cui si determina la nullità della notificazione in caso di omessa spedizione della raccomandata prevista dall’art. 139, quarto comma, c.p.c. in caso di consegna dell’atto ai soggetti di cui al precedente comma terzo (tra cui appunto il portiere: Cass. n. 21725 del 2012; Cass. n. 6345 del 2013; Cass. n. 10554 del 2015; Cass. sez. un. n. 18992 del 2017) – non rileva nella specie, in quanto (per stessa esplicita affermazione del giudice del gravame, che tuttavia erroneamente ne svaluta l’effetto probatorio in favore del notificante) l’allegato prospetto attinente gli adempimenti curati dall’ufficiale giudiziario nella notifica in oggetto reca anche l’indicazione dell’effettuato invio della raccomandata al destinatario; sicché tale prospetto avrebbe semmai dovuto essere impugnato per querela di falso, da parte del soggetto interessato.”

© massimo ginesi 20 luglio 2018 

summus ius summa iniuria: il cane che abbaia in condominio deve disturbare necessariamente tutti…

Se il cane di un condomino rende la vita impossibile al solo condomino del piano sovrastante o sottostante non è reato: è quanto scrive  Cass. pen. Sez. III 6 luglio 2018 n. 30643.

i giudici di merito avevano ritenuto che anche le orecchie e la quiete di  alcuni condomini meritassero tutela penale e avevano condannato il proprietario del cane molesto.

i condomini, come spesso accade, si erano divisi nelle testimonianze; la Cassazione ha ritenuto inadeguata la motivazione del giudice di merito in ordine all’apprezzamento delle testimonianze posto a fondamento del giudizio di colpevolezza.

© massimo ginesi 18 luglio 2018

i singoli condomini non sono legittimati ad opporre il decreto ingiuntivo ottenuto contro il condominio.

Qualora un terzo creditore del condominio, per un servizio prestato nell’interesse comune, ottenga decreto ingiuntivo contro il condominio in persona dell’amministratore, solo quest’ultimo è legittimato a proporre opposizione, mentre tale legittimazione non può essere riconosciuta ai singoli condomini.

E’ quanto stabilisce  con ordinanza – in linea con analoghe pronunce di legittimitàCass.Civ. sez.VI-2 13 giugno 2018 n. 15567 : “va qui osservato che le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere: da un lato colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e, dall’altro colui contro il quale tale decreto ingiuntivo è stato ottenuto (Cass. Civ., 16069 del 18.4.2004).

Ora, da questa considerazione, scaturisce in modo chiaro ed inequivocabile il difetto di legittimazione attiva degli opponenti in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti del condominio e, pertanto, solo quest’ultimo ente poteva opporsi e non i singoli condomini, come è avvenuto nel caso in esame, che non possono vantare, nel giudizio in questione, alcuna legittimazione attiva

Non può nemmeno trovare applicazione il principio in base al quale, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione, perchè tale principio trova amplia applicazione solo in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie, aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune

Pertanto, posto che nel caso in esame, come emerge dal ricorso (pag. 3 dello stesso) e come è stato evidenziato dal controricorrente (pag. 4 del controricorso) il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è stato emesso a danno del Condominio di (OMISSIS), solo l’amministratore del Condominio avrebbe potuto impugnare siffatto decreto.

La mancanza di legittimazione attiva dei condomini oggi ricorrenti, rilevabile in ogni stavo e grado del giudizio, comporta l’annullamento dell’opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.

In definitiva, senza entrare nel merito dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., perchè il processo non poteva essere iniziato da L.P. e C.G., contro il decreto ingiuntivo n. 1919 del 2005 del Tribunale di Genova.”

© massimo ginesi 17 luglio 2018

oggetto della mediazione: una lettura bilanciata delle contrapposte esigenze.

L’istituto della mediazione, a mente dell’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, costituisce condizione di procedibilità – fra le altre – per le controversie in tema di locazione.

Si tratta di intervento del legislatore volto ad incentivare le A.D.R. (alternative dispute resolution) a tutto vantaggio della deflazione del contenzioso giudiziario,  esperimento che – invero – negli anni di applicazione non ha dato risultati entusiasmanti.

Accade tuttavia che, troppo spesso, tale istituto (e la connessa condizione di procedibilità) finisca per assumere natura meramente dilatoria nelle mani del convenuto che intenda procrastinare l’esame delle pretese dell’attore, complice anche una lettura spesso assai formale della giurisprudenza di merito.

L’auspicabile risoluzione alternativa del contendere, con beneficio per le aule di giustizia, non deve tuttavia entrare in conflitto con i diritti di difesa costituzionalmente garantiti, sì che anche l’interpretazione delle norme sulla procedibilità dovrà attenersi a criteri di garanzia che non dimentichino le norme primarie dell’ordinamento.

In tal senso si pone una recente pronuncia apuana (Trib. Massa 6 luglio 2018 n. 496 ) in tema di locazione, svolta all’esito della fase sommaria di convalida, il cui rito è stato mutato per l’opposizione del conduttore,  laddove ritiene la mediazione svolta come idonea ad avverare la condizione di procedibilità in ordine a tutto il dedotto ed il deducibile sul contratto oggetto di contesa.

Va preliminarmente risolta la questione della procedibilità della domanda riconvenzionale, così come sollevata da parte convenuta.

Ammesso che parte convenuta abbia interesse giuridico a sollevare tale eccezione con riferimento ad una propria domanda, laddove il giudice non ne rilevi d’ufficio la sussistenza, va comunque rilevato che si tratta di eccezione priva di fondamento.

L’avveramento della condizione di procedibilità deve, ad avviso di questo giudice, essere oggi inteso in maniera dinamica e costituzionalmente orientata (Trib.Massa 29.5.2018 n. 398 e Trib. Massa 29 giugno 2018 n. 470), sì che dovrà contemperare le esigenze deflattive sottese al D.Lgs 28/2010 con il diritto ad un giusto e rapido processo, in attuazione del precetto costituzionale di cui alll’art. 24 Cost.

Ne consegue che il giudice dovrà apprezzare se alle parti sia stata concessa l’opportunità di svolgere dinanzi al mediatore ogni aspetto relativo alla materia del contendere che giunge al suo esame, con adeguate garanzie volte a permettere la partecipazione personale delle parti, onde poter appieno sollecitare quei distretti metagiuridici che consentono al mediatore di sondare la volontà conciliativa delle parti.

Dalla domanda di mediazione, prodotta da parte attrice in questo giudizio in data 27.10.2017, appare evidente che è stato sottoposto al mediatore l’intero contenuto della controversia  introdotta con rito sommario e rubricata al n. 761/17 RG, dunque anche le eccezioni del convenuto, già ampiamente svolte in quella sede, anche se non ancora formalizzate in espressa domanda riconvenzionale, poi avanzata dal R. solo nella memoria integrativa.

Si deve dunque ritenere che la mediazione abbia avuto portata estesa alla natura e alla durata della locazione dell’immobile, a prescindere dal contratto espressamente richiamato in sede di intimazione di sfratto, consentendo alle parti – ove lo avessero voluto – di comporre la lite su tutti gli aspetti già ampiamente delineati nella fase sommaria, al momento del mutamento del rito.

Tale lettura consente dunque di ritenere compiutamente svolto – senza successo – il preliminare adempimento deflattivo previsto dall’art. 5 comma 1 bis  D.lgs 28/2010, con piena procedibilità di tutte le domande connesse al rapporto locativo (inteso quale rapporto di godimento e detenzione del bene dietro corrispettivo) dedotto in causa, a prescindere dal titolo formale concretamente dedotto dalle parti.

Opinando diversamente, con una lettura drasticamente formale, si sarebbe raggiunto l’unico scopo di duplicare inutilmente un adempimento cui le parti avevano già mostrato di non voler attendere con animo e soluzione positiva riguardo alla stessa fattispecie concreta, senza alcun vantaggio sotto il profilo di risoluzione alternativa voluto dal legislatore e con, invece, una evidente compressione del diritto dell’attore a vedere esaminata la propria domanda in tempi ragionevoli e senza inutili dilazioni.”

 

TribMassa_6luglio2018

copyright massimo ginesi 16 luglio 2018

uso illecito del bene comune e danno.

L’uso illecito del bene comune da parte di un singolo in violazione dell’art. 1102 cod.civ., nella fattispecie parcheggiando per oltre un anno la propria auto in una zona comune del garage impedendo agli altri di farne pari uso, da luogo certamente ad un danno patrimoniale risarcibile, mentre incombe al danneggiato provare che da tale condotta sia derivato anche  danno non patrimoniale .

Lo afferma Cass.Civ. sez.VI-2 4 luglio 2018 n. 17460 rel. Scarpa, richiamando un pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità.

© massimo ginesi 10 luglio 2018 

accertamento della qualità di condomino: interesse ad agire e legittimazione passiva.

La domanda con cui il singolo chieda al giudice di accertare la propria qualità di condomino all’interno di un edificio, essendo volta ad accertare la contitolarità di diritti reali va proposta contro gli altri condomini (in regime di litisconsortio necessario) e non contro l’amministratore.

E’ quanto statuisce con ordinanza, ribadendo principi cardine dell’ordinamento,  Cass. civ. Sez. VI-2 25 giugno 2018 n. 16679 rel. Scarpa.

Il provvedimento si sofferma, con interessante argomentazione, anche sull’interesse ad agire del singolo, posto che l’accertamento della situazione di condominialità contiene un interesse implicito, per i diritti ed obblighi che derivano dalla stessa, senza necessità di dimostrazione  di un fine specifico dell’azione .

Come da questa Corte più volte affermato, poichè la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri.

Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che rappresentino elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. Sez. U, 20/12/2006, n. 27187).

L’interesse ad agire, che conferisce titolo per proporre in giudizio una domanda, a sensi dell’art. 100 c.p.c., inteso quale bisogno inevitabile di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale o parziale del proprio diritto, va quindi valutato sulla base dell’interpretazione e qualificazione dei rapporti e delle situazioni dedotte nel materiale assertivo fornito dalle parti in causa.

Non va dunque condivisa la motivazione della Corte d’Appello secondo cui il M. avrebbe dovuto dedurre quale utilità gli derivasse dall’accertamento della qualità di condomino (e non di mero assegnatario dell’alloggio), dovendosi ravvisare l’interesse ad agire, e quindi ad impugnare, in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento di una pronuncia che riconosca ad un soggetto lo status di condomino, affinchè questi si legittimi di fronte al condominio quale nuovo titolare dei diritti e dei doveri di condominio (agli effetti, ad esempio, della comproprietà delle parti comuni, e quindi dell’uso delle cose e della fruizione dei servizi, nonchè della legittimazione a partecipare alle deliberazioni assembleari e della soggezione all’onere del contributo delle spese).

Tuttavia, la domanda di accertamento della qualità di condomino, ovvero di appartenenza di un’unità immobiliare in proprietà esclusiva ad un condominioedilizio, in quanto inerente all’esistenza, o meno, del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., non va proposta nei confronti della persona che svolga l’incarico di amministratore del condominio medesimo (come avvenuto nella specie), imponendo, piuttosto, la partecipazione quali legittimati passivi di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 6-2, 17/10/2017, n. 24431; Cass. Sez. 6-2, 22/06/2017, n. 15550; Cass. Sez. 2, 18/04/2003, n. 6328; Cass. Sez. 2, 01/04/1999, n. 3119).

copyright massimo ginesi 9 luglio 2018

canna fumaria e decoro architettonico

Cass.Civ.  sez.II 28 giugno 2018 n. 17102 ribadisce un principio consolidato: è consentito al singolo utilizzare i beni comuni (nella fattispecie la facciata) per utilità individuali, purché ciò non alteri statica, decoro e pari uso degli altri aventi diritto; a tal fine il decoro è rappresentato dalla complessiva armonia dell’edificio, quale che sia la sua rilevanza estetica ed architettonica, essendo suscettibili di essere lese anche le linee costruttive  complessive di un edificio non di pregio.

“Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione (fattispecie relativa alla realizzazione di una canna fumaria).”

© massimo ginesi 6 luglio 2018 

lite temeraria ex art. 96 comma III c.p.c.: un deterrente alle iniziative sconsiderate, ascrivibile al genus dei punitive damages

Con il termine punitive damages si identificano, negli ordinamenti anglosassoni, istituti volti a riconoscere al danneggiato da una condotta illecita un indennizzo; tale riconoscimento  prescinde dalla prova di un danno effettivo e ha natura sanzionatoria della condotta di mala fede tenuta dal responsabile.

In Italia sono spesso indicati con la locuzione “danni punitivi”, anche se appare più corretto indicarli con indennizzi punitivi (atteso il significato letterale del termine damages al plurale).

L’art. 96 comma III c.p.c., introdotto nel codice di rito dalla L. 18.6.2009 n. 69, è ascritto proprio a tale categoria, poichè consente al giudice, ogni volta che condanna alle spese di lite il soccombente, di condannarlo anche al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, condanna che prescinde dalla istanza di parte, dalla prova di un danno specifico subito dalla parte vittoriosa e della prova dell’elemento soggettivo, elementi invece richiesti dal comma I della norma.

Che tale fattispecie risulti ascrivibile all’istituto di origine anglosassone e abbia diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento è principio espresso già Cass.Civ. sez.un. 5 luglio 2017 n. 16601 (qui per una attenta disamina) .

La suprema corte ritorna sul tema (Cass.Civ. sez.III ord. 26 giugno 2018 n. 16801), ribadendo la funzione deterrente e sanzionatoria della norma, volta a scoraggiare iniziative giudiziali prive di costrutto.

© massimo ginesi 5 luglio 2018

luci e vedute sul cortile comune: non si applicano le norme sulle distanze

La giurisprudenza di legittimità ( Cass.Civ. sez.II ord. 27 giugno 2018 n. 17002)  conferma l’applicabilità relativa delle norme in tema di distanze all’interno del condominio e, in particolare, la specialità dell’art. 1102 cod.civ. rispetto a tali precetti,  laddove si intendano aprire vedute dalla proprietà esclusiva su aree condominiali o comuni.

i fatti e il processo di merito: “con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2005 L.A. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Sondrio, P.M. e A. chiedendo che le opere da questi eseguite sul fabbricato sito nel Comune di (…) (f. (…), mapp. (…)) contiguo alla propria casa (f. (…), mapp. (…) ora (…)) e alla corte comune (f. (…) mapp. (…)), realizzate in sopraelevazione dell’edificio in violazione delle vigenti N.T.A. e del P.R.G., con apertura di vedute, luci e balconi sulla corte comune senza il rispetto delle relative distanze o senza i requisiti di legge, venissero demolite o riportate nei limiti della legalità…

il Tribunale di Sondrio, respinta ogni altra domanda ed eccezione, condannava i convenuti alla eliminazione delle nuove vedute dirette e dei balconi realizzati sulla corte comune, mapp. (…), nonché alla regolarizzazione delle luci aperte sulla medesima corte, sulla scorta del dettato di cui gli artt. 901 e 902 c.c…con sentenza depositata il 15 maggio 2013, la Corte d’appello di Milano rigettava entrambi gli appelli e confermava la sentenza del Tribunale di Sondrio”

il principio di diritto: “secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, la regolamentazione generale sulle distanze è applicabile quando lo spazio su cui si apre la veduta sia comune, in quanto in comproprietà tra le parti in causa o in condominio, soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la fondamentale regola di cui all’art. 1102 c.c., in ragione della sua specialità, a termini della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, senza alterarne la destinazione o impedire agli altri partecipanti di farne pari uso (Cass. 19 dicembre 2017, n. 30528; Cass. 9 giugno 2010, n. 13874; Cass. 19 ottobre 2005, n. 20200, risultando superato l’orientamento risalente a Cass. 21 maggio 2008, n. 12989, secondo cui la qualità comune del bene su cui ricade 13 veduta non esclude il rispetto delle distanze predette);

che sulla base del principio nemini res sua servit e della considerazione che i cortili condominiali o, comunque, comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono ben fruibili a tale scopo, dai proprietari del bene comune o dai condomini, tenuti solo al rispetto dell’art. 1102 c.c. (Cass. n. 20200/2005);

che, pertanto, nell’ambito delle facoltà riconosciute rientra anche quella di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte dagli artt. 901-907 c.c. a garanzia della libertà dei fondi confinanti di proprietà esclusiva, della riservatezza e sicurezza dei rispettivi titolari, considerato che tali modalità di fruizione del bene comune ordinariamente non comportano ostacoli al godimento dello stesso da parte dei compartecipi, né pregiudizi agli immobili di proprietà esclusiva;

che, pertanto, erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la deroga alla normativa sulle vedute, sui balconi e sulle luci riguardi soltanto i fabbricati condominiali, ovvero i casi in cui già sussisteva un’analoga servitù di veduta, trovando applicazione i principi richiamati anche nell’ipotesi di proprietà comune di un cortile non condominiale, essendo l’art. 1102 c.c. dettato per regolare il godimento del bene in comunione“.

© massimo ginesi 3 luglio 2018