E’ principio consolidato nella giurisprudenza della cassazione che il condominio non richieda alcuna formale costituzione, venendo semplicemente a sussistere quando in un edificio due unità immobiliari iniziano ad appartenere a due soggetti distinti.
E’ principio che vale anche per il supercondominio, come di recente affermato dal giudice di legittimità (Cass.Civ. II sez. 15 novembre 2017 n. 27094).
“La Corte d’appello, nell’affermare la natura giuridica di supercondominio del Condominio(OMISSIS) si pone in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato che “al pari del condominio negli edifici, regolato dall’art. 1117 c.c. e segg., anche il c.d. supercondominio, viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d’apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi” (così Cass. 17332/2011).
Il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di aver completamente prescisso dal regolamento condominiale, ma così non è avendo la Corte osservato che il regolamento già contemplava la nomina di singoli amministratori per i singoli edifici, ritenendo poi – sulla base di elementi di fatto non censurabili di fronte a questa Corte – che il complesso sia costituito da una “pluralità di (OMISSIS) che utilizzano alcuni servizi in comune con ciò ricalcando puntualmente il paradigma del supercondominio secondo l’accezione fattuale e giuridica” delineata da questa Corte.”
© massimo ginesi 23 novembre 2017