Trib. Milano 6 febbraio 2018 n. 1208 affronta un tema di grande impatto:i consumi di acqua potabile e i criteri per la loro imputazione ai singoli condomini.
Un condomina impugna la delibera con cui è stato deciso di installare un contatore di sottrazione presso la sua unità, ritenendola illegittima, sia per la natura della decisione che per la mancata adozione di tale strumento in tutte le unità.
Il Tribunale rigetta l’impugnativa con ampia motivazione, su tema che è di grande rilievo avendo ad oggetto un bene primario come l’acqua.
Il giudice meneghino ricorda innanzitutto l’orientamento di legittimità sul punto, espresso da Cass. 17557/2014: “In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 1123, comma 1, c.c., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno”
Da tale assunto perviene alla conclusione di una obbligatorietà del contatore a sottrazione e della applicabilità dei criteri codicistici in via sussidiaria e solo in assenza di tale strumento, senza che rilevi – sotto il profilo della liceità della delibera – l’installazione solo parziaria degli strumenti di misura.
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Si tratta di normativa di natura pubblicistica e dunque inderogabile anche da regolamento contrattuale.
© massimo ginesi 13 marzo 2018