D.L. 18/2020 e sospensione sfratti: che accade?

l’art. 103 comma 6 del D.L. 18/2020 ha previsto che “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”.

La disposizione interviene nell’ambito di un provvedimento legislativo che ha, invece, sospeso l’attività giudiziale e i  termini sostanziali e processuali sino al 15 aprile 2020, quindi con una evidente discrasia,  la cui ratio non appare percepibile.

(peraltro il 6 aprile u.s. , con un decreto di cui a tutt’oggi non vi è traccia di pubblicazione il Consiglio dei ministri ha comunicato di aver differito il suddetto termine dal 15 aprile al 11 maggio)

La formulazione letterale della norma impone di ritenere che tale bizzarra previsione si applichi unicamente all’attuazione in forma esecutiva di provvedimenti giudiziali (sfratti, sentenze, provvedimenti d’urgenza) e ne siano esclusi i provvedimenti stragiudiziali (ad esempio i verbali di mediazione).

Allo stesso modo la formulazione assolutamente generica ed onnicomprensiva comporta  che debba ritenersi applicabile ad ogni forma di locazione (abitativa e uso diverso/commerciale) nonché a qualunque provvedimento di rilascio, quale che sia la causa che l’ha determinato (finita locazione, morosità o altro).

La prima riflessione, metagiurudica, è che in questo modo il locatore che ha ottenuto provvedimento di sfratto per morosità (in data anteriore al 9 marzo 2020) non potrà metterlo in esecuzione sino al 30 giugno 2020, periodo nel quale il conduttore, già moroso, potrà rimanere nell’immobile senza versare alcunché, così che le conseguenze economiche della crisi epidemica vengono fatte ricadere sic et simpliciter sul privato.

Sotto il profilo processuale – per coloro che hanno conseguito il titolo – deve ritenersi che sia consentito notificare il precetto (atto prodromico all’esecuzione) ma non il preavviso ex art 608 c.p.c. che già costituisce attuazione dell’esecuzione per rilascio.

Quanto all’efficacia del precetto (atteso il suo termine di efficacia di novanta giorni ex art 481 c.p.c.), a fronte della causa eccezionale di sospensione va sottolineato il  dettato letterale (rectius,  universale) dell’art. 83 comma 2 D.L. 18/2020: ” Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e’ sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo.”

Appare ragionevole sostenere che  il provvedimento sospensivo di cui all’art. 83 D.L. 18/2020 possa ritenersi applicabile anche al termine di efficacia del precetto (ove quel termine si collocasse fra il 17 marzo e l’11 maggio 2020), sì che alla data del 30 giugno p.v. quel termine riprenderà a decorrere (argomentando da Cass. civ. III, 23.6.1997  n. 5577: ” Il termine di efficacia del precetto, previsto dall’art. 481, comma 1, c.p.c. rimane sospeso (non solo se contro lo stesso è proposta opposizione ma) anche qualora sopravvenga una norma – nella specie: art. 2, d.l. 24 settembre 1986 n. 579, non conv. in legge – che disponga una proroga dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili”).

La bizzarra produzione normativa di questo periodo impone di effettuare interpretazioni ad horas, poiché i differimenti e le novità sono continue: ad oggi pare preannunciato un differimento ex officio di tutte le udienze alla data dell’11 maggio p.v., di talchè deve ritenersi che non si terranno sino a quel momento udienze di convalida di sfratto;  resta tuttavia da considerare che, ove il 12 maggio 2020  riprenda l’attività giudiziale e non venga modificata la disposizione sulla sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio  di cui all’art. 103 D.L. 18/2020, anche il giudice dovrà attenersi a tale precetto nel fissare la data del rilascio a mente dell’art. 56 L. 392/1978;  comunque, ove ciò non accada, il locatore non possa mettere in esecuzione il provvedimento, prima del termine del 30 giugno 2020.

© massimo ginesi 7 aprile 2020 

 

 

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