la terza sezione civile della cassazione, con pronuncia che non riguarda espressamente il condominio (Cass.civ. sez. III 30 settembre 2019 n. 24214), richiama esigenze di continuità gestionale che consentono di affermare che negli enti collettivi il legale rappresentante scaduto rimanga in carica sino alla sua sostituzione.
“L’operatività degli organi delle associazioni non riconosciute in regime di prorogatio è già stata affermata da questa Corte in riferimento alla fase di scioglimento dell’associazione non riconosciuta (v. Cass. n. 5738 del 2009), per la quale si è affermato tra l’altro che non è necessario, in relazione a questa ipotesi, procedere alla applicazione analogica delle norme dettate per le associazioni riconosciute (e non è necessario, quindi procedere alla richiesta di nomina di un liquidatore), in quanto l’associazione non riconosciuta può procedere alle attività di liquidazione tramite i suoi stessi rappresentanti legali in carica alla data dello scioglimento, operanti in regime di proroga dei loro poteri. Il medesimo principio deve ritenersi regoli la vita ordinaria della associazione, per consentire la realizzazione delle esigenze di continuità nelle sue attività istituzionali.
Medesimo principio è stato affermato, in virtù delle analoghe esigenze di continuità gestionale, a proposito del condominio (Cass. n. 12120 del 2018; Cass. n. 15858 del 2002).
Ne consegue che il soggetto cui sia conferito il potere di agire in giudizio a nome dell’ente associativo (nel caso di specie, il segretario generale) in mancanza di norma statutaria o Delib. assembleare contraria o che regolamenti diversamente il trasferimento di poteri alla scadenza dell’incarico conferitogli, non decade automaticamente dall’incarico e non perde i poteri da esso discendenti allo scadere del periodo per il quale è stato nominato, ma al contrario rimane in carica fino alla sua sostituzione.”
La tesi che l’attuale art 1129 comma VIII c.c. riguardi unicamente i doveri dell’amministratore uscente laddove sia già stato nominato un sostituto e lasci intatta l’interpretazione sulla prorogatio diffusa nella giurisprudenza antecedente alla novella del 2012 (ex multis Cass.civ. sez. II 16 gennaio 2014, n.821) è assai diffusa in dottrina.
© massimo ginesi 4 ottobre 2019