…soprattutto se è vero.
La Cassazione (Cass. Pen. sez. V – 5 ottobre 2016 n. 41785) assolve un condomino dal reato di diffamazione, ritenendo che la distribuzione di volantini con l’immagine di pinocchio, in cui si afferma che l’amministratore è un incompetente in materia fiscale, costituisca esercizio del diritto di critica, specie ove l’amministratore abbia tenuto condotte che denotano una conoscenza non adeguata della normativa di settore (nel caso di specie aveva sostenuto la detraibilità di somme in favore del condominio, beneficio che, successivamente, l’Agenzia delle entrate ha smentito).
L’utilizzo dell’immagine di Pinocchio riportata sui volantini, inoltre, rappresenta legittimo esercizio del diritto di critica e satira.
Il limite che la Suprema Corte ha ritenuto rispettato è quello della continenza, un profilo delineato dalla giurisprudenza in più occasioni e che separa la legittima doglianza nei confronti di un soggetto da cui si pretende una condotta professionale alla aggressione pura e semplice con termini e modi che finiscono per essere volti unicamente a gettare discredito sulla persona del destinatario.
La sentenza merita lettura integrale per la curiosa vicenda ed i risvolti quasi fumettistici: il condomino creatore dei volantini si firmava in maniera anonima con una pseudonimo molto simile al suo cognome, cui aveva semplicemente aggiunto una k (come paperinik).
© massimo ginesi 7 ottobre 2016