Lo afferma il Tribunale Capitolino ( Trib. Roma 21.10.2021 n. 8648), sostenendo che i dipendenti dell’appaltatore non possono giovarsi della norma di cui all’art. 1676 c.c., ove costui abbia ceduto il credito a terzi con atto avente data certa anteriore alla loro azione.
La norma codicistica prevede una significativa garanzia in favore dei dipendenti di colui che abbia eseguito opere in appalto: «coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda».
Il Tribunale ha tuttavia stabilito, riprendendo un isolato e risalente orientamento di legittimità, che «Se l’appaltatore ha trasferito il suo credito verso il committente con atto di cessione che sia efficace riguardo ai terzi a norma dell’articolo 1265 Codice civile, e se tale efficacia si sia già avuta alla data in cui i dipendenti dell’appaltatorepropongono la domanda ex articolo 1676 Codice civile, il «debito del committente verso l’appaltatore» più non esiste, onde manca l’oggetto dell’azione diretta attribuita ai dipendenti dell’appaltatore» (Cassazione 11074/2003).”
© massimo ginesi 2 novembre 2021