La Cassazione, con interessante ordinanza estiva (Cass.civ. sez. II 11 agosto 2017 n. 20073 rel. Scarpa), ribadisce i principi generali in tema di obbligazioni condominiali, così come si vanno delineando nell’ultimo decennio di interpretazione giurisprudenziale.
Accade che un condomino abbia versato al terzo creditore del condominio, che contro di lui ha agito, l’intera somma dovuta dal condominio per un credito relativo a lavori straordinari eseguiti sulle parti comuni. Il condomino, nei cui confronti il condominio ha a sua volta agito in via monitoria per il pagamento delle quote dovute per la ordinaria gestione, propone opposizione al decreto ingiuntivo, avanzando in via riconvenzionale domanda di restituzione dell’importo versato al terzo.
“Il Condominio La P. aveva ottenuto decreto ingiuntivo per spese condominiali, pari ad € 6.475,74, dovute dal condomino G. C. in base ai rendiconti annuali del 2002 e del 2003. Il C., oltre a proporre opposizione al decreto, aveva altresì spiegato domanda riconvenzionale per ottenere dal Condominio La P. la somma di € 27 781,24, da lui pagata, quale condebitore solidale, ad un terzo, creditore del medesimo Condominio a titolo di corrispettivo dell’esecuzione di lavori su parti comuni, formulando altresì domanda subordinata per indebito arricchimento. Il C. aveva dedotto che questo creditore aveva dapprima ottenuto ingiunzione di pagamento a carico del Condominio, e poi aveva promosso azione esecutiva per l’intero importo nei suoi confronti, inducendolo a pagare l’intero debito condominiale.”
Il Tribunale di Vallo della Lucania aveva accolto l’opposizione e respinto la riconvenzionale, mentre la Corte di Appello di Salerno aveva respinto l’appello incidentale proposto dal condomino C., precisando “come le obbligazioni gravanti sui singoli condomini abbiano attuazione non solidale ma parziaria, sicchè il C. “nell’esercitare il proprio regresso si sarebbe effettivamente dovuto rivolgere ai singoli condomini in proporzione delle rispettive quote e non ripetere l’intero”, denegando poi “per il medesimo motivo” le istanze di indebito arricchimento o di compensazione, la prima “anche esclusa dal difetto di sussidiarietà”
Il condomino C. ricorre in cassazione, offrendo alla corte lo spunto per una precisa ricostruzione delle dinamiche obbligatorie in condominio: “Deve essere confermato il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, in quanto conforme a diritto, pur occorrendo correggerne in parte la motivazione.
Questa Corte ha di recente affermato (Cass. Sez. 2, 09/01/2017, n. 199) che, ove si abbia riguardo, come nel caso in esame, ad obbligazione per l’esecuzione dei lavori inerenti parti comuni assunta dall’amministratore del condominio, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti dell’appaltatore, trova applicazione il principio dettato da Cass. Sez. U, 08/04/2008, n. 9148 (non operando qui, ratione temporis, neppure il meccanismo di garanzia ex art. 63, comma 2, disp. att. e.e., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), di tal che la responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall’appaltatore è retta dal criterio della parziarietà, per cui l’obbligazione assunta nell’interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall’art. 1123 e.e., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese (da ultimo, ancora Cass. Sez. 6 -2, 09/06/2017, n. 14530).”
“Dovendosi negare che l’obbligo di contribuzione alle spese per la manutenzione delle parti comuni si connotasse verso l’appaltatore, terzo creditore, come rapporto unico con più debitori, ovvero come obbligazione solidale per l’intero in senso proprio e quindi ad interesse comune, al C., che ha assunto di aver adempiuto nelle mani dell’appaltatore al pagamento dell’intero prezzo dei lavori, in quanto minacciato di esecuzione forzata, non poteva accordarsi alcun diritto di regresso, ex art. 1299 cod.civ. , né per l’intera somma dovuta dal Condominio, né nei confronti degli altri condomini, sia pur limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, come invece proponeva la Corte di Salerno.
Il regresso, che ha per oggetto il rimborso di quanto sia stato pagato a titolo di capitale, interessi e spese, consiste in un diritto che sorge per la prima volta in capo al condebitore adempiente sulla base del c.d. aspetto interno dell’obbligazione plurisoggettiva.
In sostanza, solo se si parte dalla premessa, ormai smentita dalla giurisprudenza, che il singolo condomino, quale condebitore solidale, possa essere escusso dal terzo creditore per l’intero debito contratto dal condominio, può poi accordarsi a quello il diritto di regresso, altrimenti ravvisandosi nel pagamento dell’intero effettuato da un debitore pro quota, piuttosto, un indebito soggettivo “ex latere solventis”.
Un obbligo restitutorio del condominio nei confronti dei condomini che abbiano anticipato le somme dovute al terzo creditore può sorgere, semmai, ove lo stesso condominio abbia approvato una deliberazione assembleare istitutiva di un fondo cassa finalizzato a sopperire alle morosità di alcuni partecipanti, ed a scongiurare l’aggressione in executivis da parte del creditore in danno di parti comuni dell’edificio (cfr. Cass. Sez. 2, 05/11/2001, n. 13631).
Al condomino, che abbia versato al terzo creditore anche la parte dovuta dai restanti condomini (sempre, beninteso, nel regime antecedente alla garanzia ex art. 63, comma 2, disp. att. cod.civ. , introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), allo scopo di ottenere da costoro il rimborso di quanto da lui corrisposto, non può nemmeno consentirsi di avvalersi della surrogazione legale in forza dell’art. 1203, n. 3, cod.civ., giacchè essa – implicando il subentrare del condebitore adempiente nell’originario diritto del creditore soddisfatto in forza di una vicenda successoria – ha luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.
Al più, il pagamento da parte del condomino C. delle quote del corrispettivo d’appalto dei lavori di riparazione delle parti comuni dovute dai restanti condomini poteva legittimare lo stesso ad agire, sempre nei confronti degli altri singoli partecipanti, per ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dagli altri condomini (cfr. Cass. Sez. U, 29/04/2009, n. 9946)”
© massimo ginesi 16 agosto 2017