E’ il principio espresso da Cass.Civ. VI sez. 11 dicembre 2017 n. 29594 rel. Giusti .
La sentenza è lapidaria, ma rappresenta un fondamentale punto fermo e di garanzia per i difensori, che spesso vedono bistrattate le proprie ragioni nei giudizi di merito.
“con il secondo motivo ci si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2004, art. 4, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate;
che con esso il ricorrente lamenta che siano state liquidate spese di giudizio in violazione dei minimi tariffari;
che il motivo è manifestamente fondato;
che va fatta applicazione del principio secondo cui il giudice del merito non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense (Cass., Sez. 6^-2, 30 marzo 2011, n. 7293)”
Va osservato che la pronuncia del 2011, richiamata, pur affermando principi analoghi, aveva riguardo ancora alla liquidazione secondo diritti ed onorari e all’espunzione di alcune voci da parte del giudice nella nota depositata dal difensore: “l’abolizione dei minimi tariffari puo’ operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l’esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorquando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio in applicazione del criterio della soccombenza. Nel caso di specie, il Tribunale di Roma e’ incorso nella denunciate violazioni sia perche’ ha liquidato cumulativamente le spese del giudizio di primo e di secondo grado, sia perche’ la misura complessivamente liquidata appare lesiva delle tariffe professionali specificate nel ricorso, sia infine perche’ lo scostamento dalla nota spese depositata dal difensore non e’ sorretto da alcuna motivazione. In tema di liquidazione di spese processuali, infatti, il giudice, in presenza d’una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non puo’ limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata” (Cass.Civ. VI sez. 30 marzo 2011 n. 7293).
La pronuncia odierna ha invece riguardo alle tariffe secondo la nuova impostazione (vigente all’epoca il Dm 127/2004, che adottava criteri identici a quelli previsti dall’attuale Dm 55/2014), riconoscendo alla soglia inferiore delle stesse analoga vincolatività per il giudice.
© massimo ginesi 5 gennaio 2018