L’amministratore è titolare di un generale legittimazione passiva e potrà legittimamente proporre tutte le azioni necessarie a tutela delle ragioni del condominio senza necessità di preventiva delibera, salvo dover comunque essere sorretto da una decisione assemblare successiva ove la causa travalichi i limiti delle sue attribuzioni, così come delineate dall’art. 1130 cod.civ.
E’ quanto già statuito dalle sezioni Unite della Cassazione nel 2010, ribadito dalla L. 220/2012 che lo puntualizzato nell’incipit dell’art. 1131 cod.civ. riformato e che oggi viene ribadito da Cass. civ. sez. II con ordinanza interlocutoria 14 aprile – 6 giugno 2016, n. 11566.
Il Giudice, ove sia necessario procedere a ratifica, concederà opportuno termine al Condominio.
© massimo ginesi giugno 2016