l’irrogazione delle sanzioni relative agli scarichi è di competenza regionale

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Il Comune è incompetente ad emettere le sanzioni relative alle violazioni previste dagli artt. 124/133 D.lgs. 152/2006.

Nel caso di specie il Condominio aveva tardato ad allacciarsi alla fognatura pubblica poiché il proprietario del fondo terraneo in cui si dovevano eseguire i lavori si opponeva all’accesso.

Il solerte comune, pur reso edotto della situazione mediante scritti difensivi, ha comunque irrogato la sanzione nella misura di 6.200 euro.

Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tribunale della Spezia osservando che “l’ordinanza è radicalmente nulla per essere stata emessa da organo incompetente. Va infatti rilevato che il D.Lgs 152/2006 all’art.. 135 indica quale unico organo competente alla emissione della sanzione la Regione sul cui territorio si sarebbe verificata la violazione. Eventuali deroghe a tale competenza istituite da leggi regionali devono essere ritenute completamente illecite essendo stato espressamente abrogato l’art. 56 D.lgs 152/1999 (che consentiva tale meccanismo di attribuzione) ad opera dell’art. 175 D.Lgs. 152/2006. Allo stato attuale dunque, sussiste riserva di legge statale sulla materia de quo, e tale legge statale attribuisce la competenza sanzionatoria alle regioni con conseguente incompetenza dell’ente territoriale locale e radicale nullità dell’ordinanza emessa. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Verona in data 4.6.2013.”

Nel merito il Condominio deduceva comunque “Il modestissimo ritardo con cui il condominio esponente ha adempiuto alle prescrizioni deriva da fatto del terzo, che costituisce con ogni evidenza interruzione del nesso di causalità fra la condotta e l’illecito contestato.Il condominio, per procedere all’allacciamento, doveva necessariamente procedere ad opere che attraversavano il fondo di un terzo, Telecom Italia, che si è opposta e con la quale sono intercorse trattative proprio al fine di realizzare tali opere. Nè un ricorso d’urgenza al giudice avrebbe consentito di accelerare, atteso che comunque le trattative sono state celeri e proficue, sicuramente con tempi minori di un procedimento cautelare che avrebbe visto l’espletamento necessario di una CTU”

Il Tribunale di La Spezia, con sentenza 29.10.2015,  accoglieva l’opposizione in linea con la propria giurisprudenza sul punto, accogliendo l’opposizione nel merito ma ribadendo in via incidentale la propria giurisprudenza consolidata già nel 2015.

Eppure ancora oggi, ottenendo analoghe pronunce,  vi è chi compare  sui quotidiani della città come  un precursore …

© massimo ginesi 16 ottobre 2016