Il legislatore del 2012 ha riformato l’art. 63 disp.att. cod.civ. prevedendo che “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.
Si tratta di norma opportuna sotto il profilo sostanziale, volta ad attuare certezza all’interno della compagine condominiale, sotto il profilo degli effettivo componenti, e a garantire che le somme dovute al condominio vengano garantite in caso di trasferimento, situazione che spesso da luogo a controversie che inducono i due contendenti a sottrarsi alla contribuzione.
La previsione normativa è parsa sin dall’inizio eccessivamente onerosa e formale, poiché la trasmissione di coppia autentica dell’atto notarile eccede le necessità di conoscenza dell’amministratore e comporta un aggravio economico per il venditore, oltre a comportare necessariamente tempi tecnici per la sua predisposizione, sicché si è ritenuto sin da tutto principio che i giudici avrebbe interpretato la norma cum grano salis, ritenendo idonea qualunque comunicazione che contenesse i dati necessari a rendere edotto il condominio dell’avvenuto trasferimento.
Si tratta tuttavia di norma di legge, che può essere modificata da fonte analoga, oppure interpretata da chi è chiamato ad applicarla in sede giurisdizionale.
Accade invece che il Garante della privacy sostanzialmente integri la previsione normativa con un proprio contenuto, in un’ottica sicuramente condivisibile sotto il profilo sostanziale, ma che lascia perplessi per la sua attitudine formale: sul sito del garante alcune settimane fa compare la notizia che il garante – dopo essersi consultato con il consiglio nazionale del notariato, ha ritenuto che ““Il condomino può dare notizia all’amministratore di condominio dell’avvenuto trasferimento di un diritto, come nel caso della compravendita di un’unità immobiliare, oltre che tramite la trasmissione della copia autentica dell’atto di cessione, anche mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, purché essa risulti provvista di tutte le indicazioni utili all’amministratore ai fini della tenuta del registro dell’anagrafe condominiale.”
L’approdo è certamente condivisibile, ma ci chiediamo da quando le norme di legge vigenti possono essere mutate sotto il profilo sostanziale da provvedimenti interpretativi di un soggetto che non ha potestà legislativa.
© massimo ginesi 9 novembre 2017