La Cassazione afferma un principio di buon senso: il conduttore non potrà rendere per gravi motivi dal contratto ove l’insorgenza di dette problematiche sia intervenuta prima della scadenza del termine per dare utile disdetta.
In tal coas deve preferirsi il mezzo canonico e più veloce per la risoluzione del vincolo che è rappresentato dalla disdetta alla scadenza, se il conduttore non l’ha utilizzata pur essendo già presenti i gravi motivi che richiama nel recesso, deve ripetersi che egli abbia rinunciato ad azionarli successivamente.
“In tema di recesso anticipato del conduttore ad uso diverso da quello abitativo, ai sensi dell’art. 27, comma ottavo, legge n. 392 del 1978, quando i gravi motivi sopravvenuti dedotti dal conduttore si sono verificati prima della scadenza del termine per dare l’utile disdetta alla scadenza naturale del contratto e il conduttore non l’abbia data, tale condotta, interpretata secondo il principio di buona fede, va intesa come rinunzia a far valere in futuro l’incidenza di tali motivi sul sinallagma contrattuale, dei quali può altresì presumersi la non gravità, poiché altrimenti sarebbe stato ragionevole utilizzare il mezzo più rapido per la cessazione del rapporto. E’ quanto si legge nell’ordinanza n. 14623 del 13 giugno 2017.”
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 13 giugno 2017, n. 14623
© massimo ginesi 17 giugno 2017