E’ principio fermo in giurisprudenza, ribadito da Cass.Civ. II sez. 4 aprile 2018 n. 8222, che caratteristica essenziale della luce – rispetto alla veduta – sia quella di impedire la inspectio e la prospectio sul fondo del vicino, circostanza che non attiene alle sole dimensioni o al fatto che il varco sia munito di inferiata quanto piuttosto alla materiale impossibilità di poter avere una “visione mobile globale” sul fondo altrui.
Nel caso di specie è emerso che l’ampiezza dell’apertura, la sua altezza dal piano di calpestio e la grata che vi era apposta, peraltro verso l’esterno e con un distacco di 8 centimetri dal piano di facciata, consentivano di avere una totale visione e percezione dell’altrui proprietà, così che il varco doveva comunque ritenersi una veduta pur non consentendo, materialmente, l’affaccio.
© massimo ginesi 6 aprile 2018