Il Massimario della Suprema Corte ha elaborato una interessante relazione che affronta, con spirito critico, quella che lo stesso ufficio definisce “l’alluvionale legislazione urgente degli ultimi due mesi “
Quanto al termine di efficacia del precetto, dubbio che sfiorava tutti i difensori che nelle immediatezze della sospensione avevano magari faticosamente notificato atti di precetto ai debitori ed hanno poi visto limitare l’attività degli Unep ai soli atti urgenti, la Suprema Corte lo ritiene sospeso: “La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo27 (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione).
Viene così espressamente confermato l’orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso”
Lo studio è interessante e merita integrale lettura
© massimo ginesi 20 aprile 2020