Si va sempre più affermando nella giurisprudenza di merito una interpretazione rigorosa ed estesa della mediazione quale strumento di risoluzione della controversia alternativa alla lite.
Accade così che i giudici si spingano a ritenere la mancata comparizione delle parti equivalente ad un tentativo di mediazione non esperito, così come affermano di ritenere la mancata e ingiustificata partecipazione della parte elemento qualificante della sua condotta procesuale, tanto da condurre alla condanna sia al pagamento della sanzione pari al contributo unificato in favore dell’Erario sia – ai sensi dell’art. art. 96 III comma c.p.c. – nei confronti della parte vittoriosa.
Lo ha deciso il Tribunale di Roma con sentenza del 23 giugno 2016, che merita di essere letta per intero.
L’amministratore di condominio – a fronte di tale giurisprundenza – potrà dunque rappresentare all’assemblea, chiamata a decidere ai sensi dell’art. 71 quater disp. att. cod.civ., l’opportunità di partecipare comunque alla prima comparizione dinanzi al mediatore, onde non incorrere in conseguenze processuali che potrebbero essere assai spiacevoli, fatta salva comunque la possibilità di esporre in quella sede le ragioni per cui si ritiene inutile procedere oltre.
© massimo ginesi giugno 2016