La suprema corte ( Cass.civ. sez. II 7 novembre 2017 n. 2630) ribadisce un principio ovvio e pacifico, eppure spesso misconosciuto nella vita pratica del condominio.
Non è consentito nè all’amministratore, che predispone il piano di ripartizione, nè alla assemblea, che lo approva, stabilire arbitrariamente che un costo è imputabile ad un solo condomino e addebitarglielo.
Nel caso di specie erano stati addebitati ad un singolo i costi per gli spurghi degli scarichi, ma il giudice di legittimità ha ritenuto del tutto illegittima tale iniziativa.
Osserva la corte che “L’assemblea condominiale del 13 ottobre 2005, con all’ordine del giorno “approvazione del consuntivo e riparto spese ordinarie” ha infatti deliberato di addebitare alla proprietà F. i costi dello spurgo “in quanto l’amministratore ritiene che i lavori di ristrutturazione della proprietà stessa abbiano causato l’intasamento”.
La relativa deliberazione è invalida. Il singolo condomino risponde infatti verso gli altri condomini dei danni da lui causati, ma fino a quando egli non abbia riconosciuto la propria responsabilità o questa non sia stata accertata in sede giudiziale “l’assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l’assemblea disattendere l’ordinario criterio di ripartizione, né la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall’art. 1123 c.c.” (Cass. n. 7890/1999, e, più recentemente, Cass. n. 10053/2013).”
© massimo ginesi 29 novembre 2017