La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di Bilancio 2018, pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2017)) introduce significative novità in tema di comunicazioni a mezzo posta, con inevitabili riflessi anche sulla disciplina delle notificazioni effettuate mediante tale servizio.
Secondo la singolare tecnica che da ormai molti anni caratterizza il nostro legislatore, la legge di bilancio consta di un unico articolo, composto da una serie infinita di commi, che disciplinano le più svariate ed eterogenee materie.
Il comma 461 è dedicato al tema delle notifiche a mezzo posta, vediamo quali sono le novità di maggior interesse.
NON SOLO POSTE ITALIANE – «il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124».
Dunque anche terzi operatori, muniti di apposita licenza, potranno erogare il servizio, cambia di conseguenza la modulistica (che dovrà essere approvata dall’Autorità Garante sentito il Ministero della Giustizia) e le persone fisiche addette al servizio sono qualificati pubblici ufficiali.
L’INDICAZIONE DEL MITTENTE – «Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all’ufficiale giudiziario».
Ove il mittente non sia obbligato a possedere una PEC, ma ne sia comunque dotato, potrà utilizzarla ai fini previsti dalla norma.
MODULI NON CORRETTI E RIFIUTO DEL SERVIZIO – l’operatore potrà indicare le necessarie correzioni, ove il mittente consegni moduli non adeguatamente compilati o non corretti,e potrà rifiutare il servizio ove il mittente non si adegui.
I TERMINI DI NOTIFICA – il legislatore recepisce le indicazioni di Corte Cost. n. 477/2002: l’avviso di ricevimento costituisce per il destinatario prova della avvenuta notificazione, “ fermi restando gli effetti di quest’ultima per il notificante al compimento delle formalita’ a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni”;
LO SMARRIMENTO DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO – la norma disciplina in modo nuovo (e teoricamente efficace per l’utente) l’ipotesi in cui vada smarrita la prova della avvenuta notifica: “Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non da’ diritto ad alcuna indennita’, ma l’operatore postale incaricato e’ tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell’avviso di ricevimento secondo le modalita’ prescritte dall’articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalita’ telematiche la copia dell’avviso al mittente. In alternativa, l’operatore postale genera l’avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformita’ a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma”.
E’ comunque prevista una indennità: “Per ogni piego smarrito, l’operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni”
La disposizione entra in vigore il 1 giugno 2018 (le altre invece a far data dalla adozione dei provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico sulle procedure per il rilascio delle licenze di cui all’art. 5, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261.)
RIFIUTO O IMPOSSIBILITA’ DI CONSEGNA – Nuova disciplina anche per l’ipotesi in cui il destinatario rifiuti o non possa ricevere la consegna: “«se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione».
MODALITA’ DI CONSEGNA E ATTESTAZIONI – “L’operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non puo’ essere fatta personalmente al destinatario, il piego e’ consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purche’ il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta’ inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego puo’ essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e’ comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
3. L’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e’ consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualita’ rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo”
NOTIFICA E GIACENZA – Ove non sia possibile consegnare il plico perché – in assenza del destinatario – le persone abilitate a riceverlo lo rifiutino oppure nel caso di totale assenza del destinatario,” il piego e’ depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito piu’ vicino al destinatario”
la norma prevede che “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito e’ data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica e’ stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonche’ l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sara’ restituito al mittente.
Se il soggetto si reca a ritirare il piego prima della scadenza dei dieci giorni, la notifica si ha per seguita in quella data. “La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l’impiegato del punto di deposito lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e’, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
Di interesse, almeno teorico, poichè si tratterà di vedere la loro pratica attuazione, appaiono i tempi e le modalità di trattamento della posta in giacenza che dovrebbero consentire al mittente di poter esibire in giudizio tempestivamente le necessarie attestazioni: “Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento e’, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione ‘atto non ritirato entro il termine di dieci giorni’ e della data di restituzione.
Interessante anche la possibilità di accesso informatico: “ Fermi i termini sopra indicati, l’operatore postale puo’ consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell’atto non recapitato assicurando l’identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest’ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa”
qui sotto il testo integrale della normativa
© massimo ginesi 4 gennaio 2018