Lo ha stabilito, seppure solo in sede di delibazione sommaria legata alla sospensione cautelare della efficacia della delibera, il Tribunale di Roma con ordinanza 15 giugno 2016 .
Il Giudice ha applicato in maniera rigorosa quanto disposto dall’art. 1129 XIV comma cod.civ. che, a seguito della novella introdotta dalla L. 220/2012, ha previsto la radicale nullità della nomina ove il compenso non venga specificamente dettagliato.
Il Tribunale, chiamato a decidere sulla impugnativa di una delibera di nomina dell’amministratore con la quale l’assemblea aveva provveduto ad affidare l’incarico al professionista senza che fosse indicato il compenso, ha ritenuto sin da tutto principio di disporne la sospensione della efficacia, osservando che – seppure ai limitati fini del provvedimento cautelare – sussistesse il fumus dell’azione, non rilevando che fosse noto il compenso dell’anno precedente, atteso che lo stesso può variare e la sua mancata indicazione è espressamente sanzionata con la nullità dalla norma.
© massimo ginesi giugno 2016