E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Milano in sede di reclamo ( Trib. Milano 29.9.2021) evidenziando che, pur essendo il cappotto termico intervento migliorativo, deve rilevarsi che «le innovazioni progettate, per caratteri e vastità degli interventi, sono di forte impatto considerato che le facciate, prive dei caratteristi klinker, una volta eseguiti i lavori, avranno aspetto e colore completamente diverso».
Il divieto di innovazioni lesive del decoro architettonico previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1120 comma IV c.c. è assoluto e non può ritenersi derogato dalle disposizioni del Dl 34/2020 (arg. da Cass. civ. III, n. . 10371/2020), tanto più che l’intervento «ben può essere tecnicamente realizzato con modalità diverse, che consentono di mantenere le attuali caratteristiche estetiche dello stabile».
© massimo ginesi 4 novembre 2021