L’uso illecito del bene comune da parte di un singolo in violazione dell’art. 1102 cod.civ., nella fattispecie parcheggiando per oltre un anno la propria auto in una zona comune del garage impedendo agli altri di farne pari uso, da luogo certamente ad un danno patrimoniale risarcibile, mentre incombe al danneggiato provare che da tale condotta sia derivato anche danno non patrimoniale .
Lo afferma Cass.Civ. sez.VI-2 4 luglio 2018 n. 17460 rel. Scarpa, richiamando un pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità.
© massimo ginesi 10 luglio 2018