Il creditore che vanta un credito nei confronti del condominio può richiedere ed ottenere titolo contro il condominio, cui potrà ritualmente intimare anche il precetto per l’intera obbligazione.
Ove non riesca a soddisfare il proprio credito nei confronti del Condominio (ad esempio mediante pignoramento del conto condominiale), dovrà procedere ad esecuzione contro i singoli condomini.
In tal caso l’obbligazione di ciascun condomino è retta dal principio della parziarietà ma il titolo ottenuto contro il condominio è direttamente azionabile nei confronti del singolo condomino, cui dovrà essere notificato unitamente a precetto per la sua quota.
Non è onere del creditore provare la quota millesimale di ciascun condomino, ma la stessa dovrà ritenersi identificata dalla somma precettata e sarà, eventualmente, onere del singolo proporre opposizione al precetto al fine di contestarla.
Sono i principi, in linea con la linea interpretativa delineata negli ultimi anni dalla Suprema Corte, espressi da Cass. civ. III sez. 29 settembre 2017 n. 22856.
Osserva in particolare la Corte che
La pronuncia, per l’ampia e motivata disamina delle modalità esecutive da adottare nei confronti del singolo, merita integrale lettura
© massimo ginesi 3 ottobre 2017