La pronuncia in commento (Cass.Civ. sez. II ord. 2 febbraio 2018 n. 2576) mette in luce una vicenda davvero onirica…
La questione processuale è assai semplice: in una controversia promossa fra un singolo e il condominio (rimasto contumace), intervengono ex art 105 c.p.c. due condomini a sostenere le ragioni comuni, che all’esito della lite risultano soccombenti insieme al condominio.
La condanna alle spese – atteso il comune interesse dei soccombenti – avviene in solido ai sensi dell’art. 97 c.p.c.
La vicenda giunge in sede di legittimità, su istanza dei condannati alle spese, che spiegano il seguente motivo di ricorso “Essendo stati condannati in solido il condominio contumace e i tre condomini interventori, stante la natura intrinsecamente parziaria delle obbligazioni condominiali affermata da questa corte a sezioni unite, gli intervenuti, secondo il ricorrente, «rispondono dell’obbligazione in favore [della controparte del precedente giudizio] solo nei limiti della loro quota e senza duplicazioni rispetto al condominio rimasto contumace».
Par di vedere quasi lo sgomento degli ermellini nello stendere la motivazione con cui respingono il ricorso: “Il tribunale, all’esito della lite che ha visto contrapposto il condominio contumace e l’attrice T.C., ha condannato in solido (cfr. art. 97 cod. proc. civ.) alle spese il condominio contumace e i tre condomini interventori.
Rettamente, dunque, confrontandosi con precedente giudicato affermativo del sussistere di un’obbligazione solidale, il tribunale di Paola, accogliendo motivo di appello, ha fatto applicazione anzitutto dell’art. 1298 cod. civ., secondo la quale norma nei rapporti interni tra i condebitori dell’obbligazione solidale ex art. 97 cod. proc. civ. la stessa si divide, non risultando nei soli interessi del condominio (cfr. art. 97 cit. per cui la statuizione giudiziale presuppone l’interesse “comune”), e ciò in parti uguali, se non risulta diversamente; indi, calcolate le parti (su cui non vi è questione in questa sede) il tribunale ha applicato l’art. 1299 cod. civ. che consente il regresso solo per la parte di ciascun condebitore.
Ciò posto, è appena il caso di chiarire che, discutendosi di obbligazione solidale nascentedall’art. 97 cod. proc. civ., è improprio il riferimento operato dal ricorrente alle obbligazioni condominiali (affermate, ratione temporis, parziarie, almeno antecedentemente alla riforma dell’art. 63 secondo comma disp. att. cod. civ. ex art. 18, primo comma, I. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013), nozione questa che riguarda le obbligazioni del condominio e non un caso quale quello di specie, riferito a una condanna alle spese in una lite, nel quale il condomino era intervenuto personalmente, con piena responsabilità degli oneri processuali“.
© massimo ginesi 12 febbraio 2018