E’ quanto statuito da Cass.civ. sez. II ord. 4 febbraio 2021 n. 2636 rel. Scarpa, provvedimento che ripercorre grande chiarezza la legittimazione dell’amministratore ed i poteri dei singoli in tema di controversie condominiali.
“ in un giudizio di impugnazione di una Delib. assembleare, ai sensi dell’art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo (e quindi con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un’acquiescenza alla sentenza ad opera del condomino attore originario), purché a loro volta dotati di legittimazione ad impugnare la Delib., giacché, ove siano invece decaduti, gli stessi sono legittimati a svolgere soltanto intervento adesivo dipendente.
Viceversa, deve ritenersi ammissibile anche un intervento dei singoli condomini a favore del condominio, e cioè per sostenere la validità della Delib. impugnata. Peraltro, poiché si tratta non di azioni relative alla tutela o all’esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma, appunto, di controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di Delib. della assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l’amministratore, l’eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio; la legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore del condominio nei giudizi relativi alla impugnazione delle Delib. dell’assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all’interesse particolare di uno di essi (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).
Tale orientamento non è stato scalfito da Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934, la quale ha piuttosto ribadito la sussistenza dell’autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota” delle parti comuni.
Nella specie, l’intervento di D.M.A. , M.M.A.C. , A.R. , A.F. , E.M. e m.a. , spiegato nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l’impugnazione della Delib. assembleare 22 settembre 2008 del Condominio di (OMISSIS) (il quale rimase contumace) e proposto da Ma.Ma. , Ma.Ro.Ma. , Ma.Se. , D.S. , D.A. , D.L. , D.G. , D.P. e C.L. , era espressamente volto a sostenere la validità della Delib. impugnata nell’ottica della gestione collettiva dei beni comuni (mancando i requisiti di cui alla L. n. 13 del 1989, art. 2 e non essendo stato sottoposto all’assemblea un progetto esecutivo), e non a far valere i diritti reali degli interventori su di essi.
Si trattava perciò, all’evidenza, di un intervento adesivo dipendente, e non autonomo, giacché non diretto ad azionare un diritto in conflitto con una delle parti originarie, nè consistente nella introduzione di una nuova domanda nel processo, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 1.
In definitiva, deve concludersi che l’intervento operato in un giudizio di impugnazione di una Delib. assembleare, ai sensi dell’art. 1137 c.c., da singoli condomini a favore del condominio, e cioè per sostenere la validità della Delib. impugnata, si connota come intervento adesivo dipendente, di tal che, stando all’art. 105 c.p.c., comma 2, i poteri dell’intervenuto sono poi limitati all’espletamento di un’attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata. In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l’interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale (Cass. Sez. U, 17/04/2012, n. 5992; da ultimo, arg. da Cass. Sez. 2, 30/11/2020, n. 27300).
© Massimo Ginesi 8 febbraio 2021