Qualora il condominio, convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni subiti da un condomino, abbia chiamato in causa la compagnia che lo assicura per la RCT e sia emersa in giudizio l’insussistenza dell’obbligo di manleva, in capo la condominio dovranno essere poste – in ossequio al principio della soccombenza – sia le spese degli attori che quelle del terzo chiamato.
E’ quanto ha chiarito, richiamando prinpci consolidati, Cass.civ. sez. VI-2 14 gennaio 2021 n. 511 (rel. Criscuolo): “Costituisce principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui (cfr. Cass. n. 2492/2016) in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
A tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui la chiamata in garanzia si palesi manifestamente infondata, posto che in tale ipotesi (cfr. Cass. n. 10070/2017) la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l’attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest’ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (conf. Cass. n. 8363/2010; Cass. n. 12235/2003).
A diversa conclusione deve però pervenirsi nel caso in cui, pur rivelandosi infondata la domanda di garanzia, la domanda attorea in primo grado sia stata accolta, come appunto accaduto nella fattispecie, seppure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, dovendosi fare applicazione del diverso principio (Cass. n. 5262/2001) per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l’ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l’attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato.
Il motivo di ricorso, specificamente volto a contestare la sola condanna dei soci alle spese anche del giudizio di primo grado, deve quindi essere accolto, e non palesandosi la necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito disponendosi che le spese del giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza impugnata in favore di Generali Italia S.p.A., siano poste in solido a carico del condominio in (OMISSIS) e dei condomini intervenuti.”
per una più chiara lettura del caso concreto può essere utile consultare la sentenza per esteso
© massimo ginesi 25 gennaio 2021