terrazza a livello e spese anticipate dal singolo condomino: principi generali e risvolti fiscali.

Un condomino provvede a lavori di ripristino della propria terrazza a livello, dalla quale derivano copiose infiltrazioni all’unità sottostante, e poi chiede in giudizio il rimborso agli altri condomini in ragione delle quote previste dall’art. 1126 cod.civ.; costoro solo in secondo grado contestano la sussistenza dell’urgenza e rilevano anche che l’iniziativa del singolo ha pregiudicato  il loro diritto a beneficiare delle consentite detrazioni fiscali per interventi similari.

Dapprima il Giudice di Pace di Alghero e poi il Tribunale di Sassari accolgono la domanda; contro le statuizioni di merito ricorrono per cassazione i soccombenti, le cui istanze vengono rigettate anche in tale sede (Cass.Civ. sez. II ord. 28 febbraio 2018 n. 4684 rel. Scarpa).

La corte di legittimità ripercorre i principi consolidati in tema di spese anticipate dal singolo, di responsabilità per danni derivanti dal lastrico e sottolinea come la detraibilità fiscale dell’intervento sia una facoltà e non un obbligo, sì che non può ritenersi sussistente  pregiudizio in tal senso.

Non è dubbio che, ai fini dell’applicabilità dell’art 1134 c.c. (nella formulazione qui operante ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente; né può confutarsi che debba considerare “urgente” la sola spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere.

E’ altresì inevitabile ribadire che la prova dell’indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (così da ultimo Cass., Sez. 6 -2, 16/11/2017, n. 27235; e già, tra le tante, Cass. Sez. 2, 12/09/1980, n. 5256).”

La corte ribadisce tuttavia che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. vale anche nel processo dinanzi al Giudice di Pace, di talchè correttamente il tribunale di Sassari aveva ritenuto provata la circostanza: “Quanto tuttavia residui come fatto incontroverso tra le parti, rimane per ciò solo non bisognoso di prova; di tal che, pure il fatto dell’urgenza ex art. 1134 c.c., posto dall’attore a fondamento della domanda di rimborso delle spese anticipate, se non contestato dal convenuto, deve essere considerato incontroverso e non richiedente una specifica dimostrazione, né la contestazione di fatti originariamente non contestati può poi essere ammessa in appello.

I ricorrenti, avendo la sentenza impugnata rilevato che essi avevano tenuto in primo grado una condotta processuale di non contestazione, avrebbero pertanto dovuto innanzitutto allegare e dimostrare l’erroneità di tale statuizione, indicando specificamente in ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., gli atti difensivi in cui fosse stata sin dall’inizio opposta l’insussistenza dell’urgenza ex art. 1134 c.c. (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, 09/08/2016, n. 16655; Cass. Sez. 6 – 1, 12/10/2017, n. 24062). Ric. 2014″

Osserva ancora la Corte che “l’infondatezza delle censure articolate deriva altresì dall’operatività del principio già affermato in giurisprudenza, per cui il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva non fonda sull’applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell’utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene, fermo poi il diverso profilo della qualificazione dell’azione che garantisca il rimborso delle somme eventualmente anticipate per intero dal titolare del diritto esclusivo (così Cass. Sez. 2, 09/01/2017, n. 199).

Quanto alla questione posta col terzo motivo, ove si lamenta che il V. avrebbe dovuto dimostrare che i danni non erano dovuti a fatti a lui imputabili, vale piuttosto il principio enunciato da Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449, per cui qualora l’uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia, appunto, il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria.”

In merito alle agevolazioni fiscali il giudice di legittimità sottolinea che “neppure può incidere sulla sussistenza e sulla misura del credito del V. per il rimborso delle quote anticipate, con riguardo alla riparazione del terrazzo a livello, l’allegata circostanza che lo stesso controricorrente non si fosse avvalso delle detrazioni in ragione della spesa sostenuta per l’intervento edilizio, in forza dell’art.1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Tale detrazione è, infatti, oggetto di una facoltà, e non di un obbligo, per il creditore; peraltro, di essa, sempre che si tratti di lavori eseguiti su parti condominiali, possono beneficiare tutti i comproprietari che abbiano in concreto provveduto ai relativi pagamenti, salva la regolamentazione dei loro rapporti interni e la delega conferita ad uno di essi ad eseguire i bonifici.”

© massimo ginesi 8 marzo 2018

 

art. 115 c.p.c.: “quando i ciucci volano…”

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Qualche tempo fa, in quelle piacevoli chiacchierate che capita di fare con le persone che stimi nei tempi a margine dei convegni o durante i viaggi di trasferimento, un valentissimo magistrato  e affilatissimo interprete del diritto mi diede una icastica rappresentazione del principio di non contestazione, così come ridisegnato dall’art. 115 c.p.c. a seguito della novella introdotta dalla L. 69/2009.

La norma, come è noto, prevede oggi che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita

In linea con le  sue origini partenopee notò acutamente che se oggi l’attore afferma in citazione che i ciucci volano e il convenuto non lo contesta, in quel giudizio i ciucci effettivamente voleranno…

Era ovviamente una notazione iperbolica, ma non sfornita di verità, sulla agilità processuale che la nuova norma consente e sulla grande cautela che oggi il difensore deve osservare a tal proposito, nella speranza che svaniscano per sempre quelle formulette orribili di contestazione generica,  tanto care agli avvocati e che a nulla mai sono servite (chi non ha mai letto cose come “impugnativamente contestato tutto quanto avverso dedotto”?)

Il tema peraltro non era nuovo alla giurisprudenza formata sotto la vigenza della vecchia norma, che aveva comunque delineato confini piuttosto severi all’obbligo di contestazione poi codificato dal legislatore.

LA Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 14652/16; depositata il 18 luglio) ha di recente affrontato la portata di tale obbligo sotto la vigenza della legge antecedente, con riflessioni che non possono non interessare chi quotidianamente affronta le aule di giustizia.

Osserva il Giudice di legittimità: “Col primo motivo del ricorso principale, la soc. L. P. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 C.P.C. e dell’art. 2697 c.c., censurando la Corte per non avere applicato il principio secondo cui “la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei due contendenti lo rende incontroverso e non più bisognevole di prova”: rileva, infatti, che non era stato contestato il fatto storico dell’ammanco nell’importo indicato dall’attrice ed assume che ciò rendeva irrilevante e superflua la prova sul punto, mentre la contestazione dell’an, involgente esclusivamente il profilo della responsabilità, non esonerava i convenuti dall’onere di contestare il quantum della pretesa.
2.1. Al riguardo, la S. ha dedotto – in fatto – che, costituendosi in giudizio, aveva contestato la domanda risarcitoria sia nell’an che nel quantum e che, con la memoria di replica alla conclusionale avversaria, aveva rilevato che l’attrice non aveva dimostrato né la natura né l’entità del danno lamentato; in diritto, ha rilevato come il nuovo testo dell’art. 115 C.P.C. introdotto dalla l. n. 69/2009 non era applicabile ad attività processuali risalenti all’anno 2000, aggiungendo – in relazione al principio di non contestazione elaborato dalla giurisprudenza anteriormente all’anzidetta novella – che l’avvenuta contestazione di qualsivoglia responsabilità a suo carico non poteva che ritenersi “estesa al quantum… poiché la contestazione del fatto a monte è incompatibile con l’ammissione del fatto a valle”; ha escluso, altresì, che fosse risultato violato l’art. 2697 c.c. in quanto la Corte aveva correttamente posto a carico dell’attrice l’onere di provare l’entità del danno.
2.2. Pur dovendosi escludere che nel presente giudizio (iniziato nell’anno 2000) possa operare direttamente il novellato art. 115, 1 co. C.P.C. (applicabile, ex art. 58, co. 1 l. n. 69/2009, ai giudizi iniziati dopo il 4.7.2009), deve tuttavia valutarsi se la Corte abbia comunque violato il principio di “non contestazione”) già da tempo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce della previsione dell’art. 167, 1 co. C.P.C., che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda; il tutto in relazione al dato pacifico – che la S. ha incentrato le proprie difese sulla radicale negazione della propria responsabilità senza contestare specificamente l’entità della somma asportata dalla cassaforte.
Al riguardo si osserva:
– la circostanza che non risulti applicabile l’art. 115 c.p.c. comporta la necessità di fare riferimento esclusivamente al principio di non contestazione così come configurabile sulla base della previsione dell’art. 167 c.p.c. (“nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda”), a prescindere dalla previsione del novellato art. 115 c.p.c. (“il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”), che, con l’utilizzo dell’avverbio “specificamente”, richiede al convenuto che intenda contestare i fatti dedotti dall’attore di farlo in modo “specifico”;
– in riferimento al principio di non contestazione – come desumibile dall’art. 167 c.p.c. – questa Corte ha affermato che, “in tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica – in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica – se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento” (Cass. n. 23816/2010); il principio è stato recentemente ribadito dalle SS.UU., che hanno rilevato come la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta possa rendere superflua la prova del fatto allegato dall’attore e hanno precisato che “ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” (Cass., S.U. n. 2951/2016);
– ne consegue che, nel caso in esame, la mancata contestazione circa l’entità delle somme trafugate (che avrebbe esonerato l’attrice dall’onere della relativa prova) avrebbe potuto conseguire – alternativamente – all’espresso riconoscimento dell’importo da parte della convenuta o all’articolazione di una difesa incompatibile con la negazione della somma indicata dall’attrice; circostanze tutte non risultanti né dal contenuto della comparsa di costituzione della S. (come trascritta in ricorso) né dal tenore delle censure articolate dalla ricorrente, che si incentrano sul dato della mancanza di contestazione circa l’ammontare indicato dall’attrice, senza però spiegare perché la recisa contestazione della domanda in punto di responsabilità comportasse comunque – il riconoscimento della somma indicata o fosse incompatibile con la sua contestazione;
– va peraltro considerato che “l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ignoti” (Cass. n. 3576/2013) cosicché, nel caso di specie, essendo il dato dell’effettivo importo trafugato estraneo alla sfera di diretta conoscibilità da parte della convenuta, la ricorrente avrebbe dovuto suffragare la deduzione della violazione del principio di non contestazione con l’indicazione delle circostanze che avevano reso tale dato noto alla S.

© massimo ginesi 21 luglio 2016