locazione abitativa e termine di grazia: si pronuncia la Corte Costituzionale

La Consulta (Corte Cost. 24 aprile 2020 n. 79) dichiara non fondate due questioni di costituzionalità dell’art. 55 L. 392/1978,  sollevate dal Tribunale di Modena, che riteneva incompatibile con la Carta suprema la disposizione normativa, laddove prevede che al giudice non sia consentito valutare l’entità dell’inadempimento all’esito della concessione del termine, di talchè – anche ove il conduttore abbia adempiuto quasi per intero ed abbia omesso solo una piccola quota del canone o le spese processuali liquidate – è obbligato a convalidare lo sfratto.

Ad avviso del giudice remittente si tratterebbe di disposizione che tratta in maniera identica situazioni che possono avere rilievo ed impatto sulla sfera giuridica del locatore completamente diverse, poiché sia l’inadempimento totale di quanto stabilito dal giudice che una modestissima mancanza finirebbero per provocare identica conseguenza, pregiudicando un diritto rilevante come quello all’abitazione, con violazione da un lato dell’art. 3 Cost. e dall’altro dell’art.111 Cost., sul giusto processo, che non può comportare conseguenze manifestamente sproporzionate rispetto alla reale condotta delle parti.

La Consulta, con una articolata analisi, ripercorre l’intera elaborazione giurisprudenziale sull’art. 55 L. 392/1978, ritenendo che la norma non sia in contrasto con i prinpici costituzionali.

Viene infatti evidenziato come  l’intero meccanismo del rito sommario locatizio sia già stato ritenuto dalla Corte, con precedenti pronunce, del tutto conforme al diritti costituzionali, posto che al conduttore sono  concesse  possibilità di difesa esaustive e complete, poiché proponendo opposizione può accedere ad un ordinario giudizio contenzioso ove il contraddittorio fra le parti potrà avere pieno sviluppo.

L’istituto della sanatoria giudiziale rappresenta, invece, un ulteriore vantaggio e possibilità, per il conduttore che non intenda opporsi e voglia conservare il proprio diritto personale di godimento; un opzione processuale che sfugge a censure poiché rappresenta una mera ulteriore possibilità favorevole, che appare legittima anche in assenza di graduazioni.

In sostanza, il meccanismo processuale configurato per le locazioni ad uso abitativo dall’art. 55 della legge n. 392 del 1978, consentendo al conduttore in difficoltà di accedere alla speciale sanatoria in sede giudiziale entro il termine di grazia concesso dal giudice alla prima udienza, è di per sé frutto di un bilanciamento discrezionale degli interessi da parte del legislatore, allo scopo di accordare una particolare tutela al conduttore ove venga in rilievo il diritto all’abitazione, che questa Corte, anche recentemente, ha definito «bene di primaria importanza» (sentenza n. 44 del 2020); conduttore che, in mancanza di questo speciale istituto, sarebbe irrimediabilmente esposto vuoi alla convalida dell’intimazione di sfratto nel procedimento monitorio, vuoi alla risoluzione contrattuale nel rito ordinario.
È legittimo che il legislatore, in presenza di una finalità meritevole di tutela, preveda una disciplina speciale in bonam partem per il conduttore, senza che possa considerarsi irragionevole la mancata estensione di tale regime, già di carattere eccezionale, a ipotesi ulteriori come quelle indicate dalle ordinanze di rimessione…

“Il legislatore ha incluso le spese processuali nell’importo complessivo perché operi, in favore del conduttore, la speciale sanatoria in sede giudiziale del quinto comma dell’art. 55, nel contesto di un bilanciamento complessivo delle posizioni delle parti e in considerazione del “sacrificio” richiesto al locatore che non ottiene, alla prima udienza, la convalida dell’intimazione di sfratto, pur persistendo in quel momento la morosità e mancando l’opposizione dell’intimato.”

La sentenza merita lettura per intero, quantomeno per l’ampio inquadramento sistematico della disciplina locatizia.

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© massimo ginesi 6 maggio 2020

Foto di Harry Strauss da Pixabay

sfratto per morosità: la mancata comparizione del locatore.

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nel procedimento di sfratto per morosità, ove il locatore intimante non compaia e il conduttore presente in udienza si costituisca al fine di opporsi allo sfratto ma non chieda espressamente la prosecuzione del giudizio nel merito al fine di ottenere un accertamento negativo del proprio inadempimento, il procedimento necessariamente deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 662 c.p.c.

Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione, con sentenza 19425/2016, ribadendo un orientamento ormai consolidato: ” la mancata comparizione del locatore all’udienza fissata per la convalida fa perdere alla intimazione tutti gli effetti di carattere processuale (salvo quelli sostanziali) e, cioe’, il venir meno della possibilita’ di divenire titolo esecutivo, nonche’ l’effetto della possibile trasformazione del procedimento in un ordinario giudizio di cognizione, non potendo la citazione, contenuta nell’intimazione, conservare in tale caso il carattere di atto autonomo distinto”

@ massimo ginesi 31 ottobre 2016