E’ quanto ha stabilito il Tribunale sabaudo ( Trib. Torino 11 novembre 2021 n. 4927) riguardo alla responsabilità per cose in custodia, contestata al condominio da un condomino danneggiato in forza di infiltrazioni provenienti da beni comuni.
Il giudice piemontese afferma che il proprietario dell’immobile danneggiato deve ritenersi terzo, che subisce un danno per l’inadempimento dell’obbligo di conservazione della cosa comune (Cassazione 1674 del 2015), circostanza che comporta una responsabilità extracontrattuale da porre in capo al titolare del bene da cui proviene l’evento dannoso, individuato nel caso di specie nel condominio, così che si deve ritenere fattispecie estranea al perimetro delineato dall’art. 71 quater disp.att. cod.civ. con conseguente inapplicabilità della mediazione quale condizione di procedibilità.
© massimo ginesi 23 novembre 2021