il c.d. decreto milleproroghe ha rinviato al 30 giugno 2017 il termine per adeguarsi alla normativa in tema di contabilizzazione, intervenendo sulle scadenze già previste nel d.lgs 102/2014.
Il nuovo termine è previsto per le lettere a) e b) dell’art. 9 comma 5 del D.Lgs 102/2014, ha quindi per oggetto le sole due ipotesi che seguono:
“5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unita’ immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime individuale (9):
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e’ obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli esercenti l’attivita’ di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio (10);
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita’ di edifici, e’ obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita’ immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi puo’ essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilita’ tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazioneo di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;”
è invece rinviata al 31.12.2017 la durata degli incentivi per i progetti energetici di grandi dimensioni di cui all’art. 14 comma 11 D.lgs 102/2014.
Con buona pace di coloro che si erano diligentemente attivati per rispettare la scadenza stabilita.
© massimo ginesi 30 dicembre 2016