Sul sole24ore di oggi.
“L’Agenzia conferma: l’amministratore condominiale non è abilitato a trasmettere le dichiarazioni fiscali dei condòmini, a meno che non rientri nelle categorie previste degli intermediari (commercialisti, periti, Caf, eccetera).
Questo il senso della risposta data dalle Entrate a un interpello presentato da Anaci (associazione di amministratori) il 28 gennaio 2016. l’Anaci prospettava invece, come soluzione, che l’amministratore, in virtù dei sempre più numerosi aempimenti fiscali che è chiamato a svolgere per conto del condominio, fosse da considerarsi un soggetto che abitualmente svolge consulenza fiscale e quindi «intermediario abilitato». Le Entrate hanno invece dato un’interpretazione letterale della norma, escludendo l’amministratore dal novero degli intermediari abilitati, a meno che non appartenga alle categorie indicate.
Però l’Agenzia ricorda che l’abilitazione è ammessa per società ed enti che operano ritenute per almeno 20 soggetti. Questa frase, che sembra in un certo senso riprendere la soluzione del contribuente, anche se va letta con prudenza, di fatto sembra considerare tra gli abilitati gli amministratori, in quanto rappresentanti del condominio, se questo opera ritenute per almeno 20 fornitori. Il che, effettivamente, capita.
Va detto comunque che per l’invio della comunicazione dei dati sulle detrazioni fiscali, che di recente ha preoccupato la categoria, bastava la semplice iscrizione a Entratel e non occorreva essere «intermediari abilitati», se non per la maggiore comodità di poter operare un unico invio dei dati per tutti i condomìni interessati, invece di ripetere codice e invio per ognuno singolarmente.”
Il comunicato dell’Agenzia è chiarissimo e non ammette dubbi.
Pare tuttavia che gli unici a non averlo capito siano coloro che hanno posto il quesito: sul loro sito forniscono all’amministratore una interpretazione decisamente contraria al senso delle parole espresse nel provvedimento.
© massimo ginesi 6 aprile 2017