Una severissima sentenza in materia di locazioni, depositata ieri dalla Suprema Corte (Cass. civ. III sez. 13 dicembre 2016 n. 25503).
Due i principi di diritto affermati: a) Il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell’articolo 1 uno comma 346 della legge 30/12/2004 n. 311 b) la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall’articolo 2033 cod.civ. e non dall’articolo 1458 cod.civ.; l’ eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, diritto a risarcimento del danno ex articolo 2043 cod.civ. o al pagamento dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ.
Ne consegue che dal contratto nullo non potrà scaturire alcun effetto ed il Giudice non potrà statuire sull’indennità di occupazione senza titolo, commisurandola al canone pattuito dalle parti, in assenza di specifica domanda in tal senso e della relativa prova fornita dalla parte. La sentenza merita lettura integrale per l’importanza delle questioni affrontate e la rigidissima prospettiva che sottende.
© massimo ginesi 14 dicembre 2016