Lo ha affermato la Cassazione in un recente sentenza Cass. 10870/2016.
Ove l’uso del bene risulti impossibile a causa delle infiltrazioni, il Condominio potrebbe essere chiamato a rispondere del danno conseguente che il giudice, in applicazione di normali principi interpretativi e di giustizia, può commisurare anche al canone di locazione medio per immobile di analoghe caratteristiche, atteso che fra le modalità di godimento del bene rientra anche quella mediata di concederlo in locazione a terzi.
In tal senso non sussiste preciso e vincolante onere della prova da parte dell’attore, atteso che rientra fra le facoltà del Giudice effettuare tale valutazione a fronte di un proprietario che non si sia palesemente disinteressato delle sorti del proprio bene.
Nel caso di specie per il danno è poi stata ravvisata una responsabilità dell’appaltatore, ritenuta sussistente la garanzia relativa alle opere da cui era emerso il vizio che provocava le infiltrazioni, a fronte della domanda in tal senso avanzata dal Condominio.
La Corte ha rimesso ad altra sezione della corte d’appello affinché provveda a statuire nei conforti di tutte le parti in ordine all’entità del dovuto risarcimento.
© massimo ginesi giugno 2016