La suprema corte (Cass.civ. sez. II 27 novembre 2017 n. 28233) chiarisce un importante aspetto della disciplina in tema di appalto: riprendendo un consolidato orientamento, secondo il quale la garanzia prevista dall’art. 1669 cod.civ. ha natura extracontrattuale, chiarisce che non è applicabile alla fattispecie dei gravi vizi costruttivi la disciplina prevista dai principi generali in tema di inadempimento dei contratti (dettata dagli art. 1453 e segg. cod.civ.) dovendosi applicare unicamente quanto previsto dall’art. 1669 cod.civ. anche laddove l’opera non sia terminata ma presenti gravi difetti costruttivi.
la corte osserva che solo gli artt. 1667 e 1668 cod.civ. posso ritenersi integrativi della disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale
La pronuncia per le interessanti e articolate argomentazioni, merita integrale lettura
© massimo ginesi 28 novembre 2017