E’ quanto afferma Trib. Milano 25 gennaio 2018 n. 843 sulla scorta dell’art. 67 disp.att. cod.civ., novellato dalla L. 220/2012.
La sentenza definisce, respingendola, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla nuda proprietaria, sull’assunto che “l’art. 1026 c.c. prevede che le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione, in relazione alle spese di manutenzione ordinaria che competono all’usufruttuario” ed osserva che
“A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, recante normativa di riforma del condominio, avvenuta in data 18/6/2013, il nuovo dettato dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al codice civile introduce per la prima volta nel nostro ordinamento il principio della solidarietà tra il nudo proprietario e l’usufruttuario per il pagamento di tutti i contributi dovuti per spese condominiali, sia per spese straordinarie che per quelle ordinarie.”
Conclude dunque il Tribunale lombardo che per le spese maturate successivamente alla entrata in vigore della novella del 2012 ” Gli opponenti, pertanto, sono tenuti a rispondere in solido per il pagamento di tutti i contributi dovuti, senza alcuna distinzione tra spese ordinarie e straordinarie.
Ne ha alcun rilievo l’eccezione sollevata dalla sig.ra S. di non aver usufruito del diritto di abitazione; non avendo rinunciato formalmente al suo diritto, sono dovuti i pagamenti a favore del condominio.
Deve quindi rigettarsi l’opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dei sig.ri. B. e S., ben potendo gli stessi rivalersi in ripetizione l’uno nei confronti dell’altro.”
© massimo ginesi 27 marzo 2018