La Suprema Corte ( Cass.Civ. sez.II ord. 27 novembre 2018 n. 30708) chiarisce quali manufatti vadano considerati ai fini delle distanze fra fabbricati: “La Corte di merito ha, correttamente, escluso che (ferma restando la riserva alla legge dello Stato della definizione delle “costruzioni” al fine della applicazione del’art. 873 c.c.), il vano scale dell’immobile in questione non possa non essere considerato a tutti gli effetti una “costruzione”, come tale non rientrante nel concetto di sporto.
Trattasi di un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione – fondata sui richiamati esiti peritali, secondo i quali “trattasi di due rampe in muratura, di larghezza di mt 2,51 e lunghezza di mt 3,17 con all’interno la stanza di alloggiamento dell’impianto di riscaldamento; il tutto infisso, in modo stabile e permanente, al suolo e realizzante una superficie complessiva di mq 9,98 ed un volume di metri cubi 15,02” (sentenza impugnata, pag. 12) come tale immune dalle censure sollevate dai ricorrenti (Cass. n. 1916 del 2011), che sostanzialmente si limitano a contestare la qualificazione data dai giudici del merito al manufatto in esame.
Va rilevato che risulta consolidato il principio per il quale, in tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. (Cass. n. 12964 del 2006).
Pertanto, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), costituiscono, invece, corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni (Cass. n. 17242 del 2010; Cass. n. 18282 del 2016).
Integra, dunque, la nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi – quali quelli connessi alla condotta idrica, termica – di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell’abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce – come appunto il vano scale – parte integrante del fabbricato, ossia corpo di fabbrica. (Cass. n. 2566 del 2011; v. altresì Cass. n. 20886 del 2012).”
© massimo ginesi 30 novembre 2018