La questione di costituzionalità dell’art. 96 III comma c.p.c. non è fondata: lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza 1 – 23 giugno 2016, n. 152.
Il Tribunale di Firenze ne aveva prospettato l’illegittimità laddove alla funzione sanzionatoria della norma ricollega la condanna in favore della parte vittoriosa piuttosto che dell’Erario.
La Corte Costituzionale, pur accedendo ad alcuni rilievi critici mossi dal rimettente, ritiene che la norma sia comunque compatibile con l’architettura normativa del nostro ordinamento.
Osserva la Corte che: “La ragionevolezza della soluzione auspicata dal rimettente non comporta, però, la irragionevolezza della diversa soluzione adottata dal legislatore del 2009, e tantomeno ne evidenzia quel livello di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà che unicamente consente il sindacato di legittimità costituzionale in ordine all’esercizio della discrezionalità legislativa in tema di disciplina di istituti processuali (ex plurimis, ordinanze n. 138 del 2012, n. 141 del 2011).
La motivazione, che ha indotto i redattori della novella a porre «a favore della controparte» l’introdotta previsione di condanna della parte soccombente al «pagamento della somma» in questione, è, infatti, plausibilmente ricollegabile – e non è mancato, in dottrina, chi l’ha così ricollegata – all’obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico.
L’istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch’essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l’an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ.”
qui il provvedimento per esteso.
© massimo ginesi giugno 2016