sulla G.U. 25.7.2016 il decreto che impone ai condominii di dotarsi di sistemi di termoregolazione efficienti

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il d.lgs 141/2016 in vigore da ieri, prevede correzioni al D.Lgs 102/2014.

L’obbligo per i condominii  di dotarsi, entro il 31 dicembre 2016, di sistemi di termoregolazione è subordinato al fatto  che determinino efficienza e risparmio energico:  «qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio».

Ove  l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, è obbligatorio adottare « sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459».

Nei  condominii o negli edifici polifunzionali  alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento trova applicazione per la determinazione dei criteri di suddivisione, la norma tecnica UNI 10200.

Laddove il tecnico deputato alla valutazione accerti che sussistono  differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari  superiori al 50%, è possibile suddividere l’importo complessivo attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica: In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti con diversi criteri fra i quali  i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

E’ possibile,  per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi, mantenere  la suddivisione  in base ai soli millesimi .

 

© massimo ginesi 27 luglio 2016

amministratori, la nuova norma UNI in dirittura di arrivo

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La legge 4/2013 ha introdotto una serie di parametri a cui deve rispondere il libero professionista non ordinistico, figura cui si è soliti ricondurre anche l’amministratore di condominio.

Il legislatore ha ritenuto che la sussistenza di tali requisiti  possa essere provata, nei conforti del cliente-consumatore, mediante l’iscrizione ad un’associazione di categoria che garantisca determinati parametri culturali, deontologici e di garanzia oppure mediante l’attestazione personale di rispondenza alla norma uni di settore:   l’art. 6 della L. 4/2013 prevede il meccanismo della autoregolamentazione volontaria: “1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attivita’ dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.   La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformita’ della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.  I requisiti, le competenze, le modalita’ di esercizio dell’attivita’ e le modalita’ di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della
singola attivita’ professionale e ne assicurano la qualificazione.”

La norma Uni relativa alla professione di amministratore non era tuttavia aggiornata, anche  alla luce delle ultime modifiche  introdotte,  dalla L. 220/2012 e si è quindi aperto il processo per la revisione.

Attualmente il progetto U8300A160 è in corso di discussione pubblica ed è possibile sino al 16 luglio 2016 effettuare osservazioni a questo link , dal quale è possibile anche scaricare il testo del progetto.

© massimo ginesi giugno 2016

 

in corso di modifica la norma uni 10200 sulla contabilizzazione del calore

Sono state elaborate modifiche alla norma tecnica a cui possono essere svolte osservazioni sino al 13 giugno 2016. Maggiori dettagli si trovano alla pagina  ripartizione delle spese ,   sul sito dell’Ente Italiano di Normazione.

Va evidenziato che sono in itinere anche ipotesi di modifica al D.lgs 102/2014, volte a correggere le possibili disparità di trattamento, soprattutto negli edifici destinati a seconde abitazioni e per i piani posti ai margini del fabbricato. A tal proposito la X commissione del Senato ha inviato osservazioni al Governo.

© massimo ginesi giugno 2016