è quanto statuisce Cass.civ. sez. II 13.9.2023 n. 26424, censurando la Corte di Appello di Catanzaro che aveva invece ritenuto il manufatto legittimo in quanto inidoneo ad arrecare nocumento al decoro dell’edificio.
Osserva la suprema corte che La Corte d’appello ha infatti affermato che l’art. 13 del regolamento condominiale non ha limitato le facoltà riconosciute al singolo condomino, così che, non avendo l’installazione recato nocumento al decoro architettonico dello stabile, andava confermato il rigetto della domanda del Condominio.
L’affermazione della Corte si pone in contrasto con la lettera dell’art. 13 del regolamento condominiale che non … dispone “ogni condomino è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliari di sua proprietà e alle relative pertinenze interne ed esterne”
© MG 10.10.2023