La pronuncia di condanna ottenuta contro il condomino proprietario dell’immobile, volta a far cessare la condotta contraria al regolamento di condominio tenuta dal suo conduttore, vale anche contro il nuovo conduttore a cui – nel frattempo – l’immobile sia stato locato.
E’ quanto afferma Cass.civ. sez. VI ord. 18.12.2020 n. 29131, sia con riguardo all’ordine di cessazione della condotta illecita sia per quel che attiene alla condanna ex art 614 bis c.p.c. (ossia la condanna al pagamento di una determinata somma per ogni giorno di ritardo nell’attuazione della pronuncia giudiziale).
“M.C.A. e Pr.Ma. hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto di pagamento loro intimato da P.S. sulla base di titolo esecutivo costituito da una sentenza che li aveva condannati al pagamento di una somma di danaro ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di inosservanza al divieto di svolgimento, in un appartamento di loro proprietà, di una determinata attività contraria al regolamento di condominio…
la pronuncia di cui al titolo esecutivo, consistente nella condanna a cessare lo svolgimento dell’attività ritenuta contraria al regolamento di condominio nell’immobile dei ricorrenti, era stata emessa (anche) direttamente nei confronti di questi ultimi, così come la condanna al pagamento di una somma di danaro per l’eventuale inosservanza dell’obbligo.
Di conseguenza, il titolo aveva efficacia diretta nei loro confronti, anche nella parte relativa al pagamento della somma di danaro per l’inosservanza dell’obbligo di “non facere”, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., per il solo fatto che l’attività vietata continuasse ad essere svolta nel loro immobile, e ciò indipendentemente dal relativo conduttore, la cui mancata partecipazione al presente giudizio è dunque del tutto irrilevante.”
Curiosa, infine la ragione della violazione del regolamento, così come richiamata anche dal giudice di legittimità: “Per quanto poi riguarda l’accertamento della violazione del divieto sanzionato nel titolo con il pagamento di una somma di danaro ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., le censure risultano inammissibili.
La corte di appello ha infatti accertato: a) che il divieto di cui al titolo riguardava non solo l’attività di “scambio di coppie” ma anche “altre attività sessuali altrimenti e variamente trasgressive, ad esempio pornografiche o di prostituzione, ugualmente lesive dei concetti tutelati dal Regolamento”; b) che tale tipo di attività (che nel titolo era stato accertato essere in contrasto con il regolamento condominiale), originariamente svolta dalla conduttrice Curmar S.a.s. sotto la ditta “Club Siberia”, aveva continuato ad essere svolta nei locali di proprietà dei ricorrenti anche dalla nuova conduttrice Associazione New Siberia, che aveva di fatto riaperto il medesimo Club.”
© Massimo Ginesi 15 gennaio 2021